Esclusione per omessa indicazione dei consumabili e sindacato sul punteggio tecnico (TAR Sicilia n. 12 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In una gara per la fornitura di sistemi diagnostici, l’offerta non è incompleta se la lex specialis non impone l’elencazione puntuale dei materiali consumabili e accessori necessari al funzionamento e alla manutenzione del sistema, essendo sufficiente che il prezzo offerto sia comprensivo di tutte le prestazioni e che il concorrente si impegni a integrare gratuitamente il materiale aggiuntivo occorrente. Le valutazioni tecniche della Commissione di gara sull’attribuzione dei punteggi costituiscono apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, non essendo sufficiente addurre tempi di manutenzione non condivisi, non dimostrati da alcuna perizia. La reiezione del ricorso principale determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale dell’aggiudicataria.

Il Fatto

Una stazione appaltante sanitaria avvia una procedura aperta per la fornitura in service full risk di sistemi diagnostici, suddivisa in 60 lotti. Per il lotto n. 7, avente a oggetto un sistema diagnostico per la rilevazione di HCV RNA, HIV-1-2 RNA e HBV DNA (NAT), partecipano due società. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023.

All’esito delle operazioni, la stazione appaltante aggiudica il lotto a una delle due concorrenti, assegnando alla sua offerta un punteggio superiore a quello riconosciuto all’altra. La concorrente seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al giudice amministrativo, deducendo l’incompletezza dell’offerta e l’erronea attribuzione dei punteggi di qualità. La aggiudicataria propone ricorso incidentale avverso l’ammissione dell’offerta della ricorrente principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura di incompletezza dell’offerta tecnica ed economica. La ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto escludere l’indicazione dell’ipoclorito di sodio e dei relativi costi. Ricostruita la disciplina del disciplinare di gara, il Collegio rileva che nessuna previsione impone l’elenco dettagliato dei consumabili: il capitolato richiede genericamente che la fornitura comprenda tutto il materiale di consumo del processo analitico.

La relazione tecnica dell’aggiudicataria soddisfa pertanto le prescrizioni della lex specialis, essendo analiticamente articolata per caratteristiche del sistema, materiale di consumo, manutenzione e requisiti tecnici. Quanto all’offerta economica, essa indica il costo complessivo annuo comprensivo di ogni onere e reca l’impegno a integrare gratuitamente l’eventuale materiale aggiuntivo senza oneri per l’amministrazione. Sulla base di tali elementi il motivo è infondato.

La seconda doglianza investe il merito della valutazione tecnica, con particolare riguardo al punteggio assegnato per i tempi di manutenzione ordinaria. Il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui le valutazioni delle offerte tecniche sono espressione di discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di legittimità, salvo manifesta illogicità, non bastando la mera non condivisibilità del giudizio.

Nel caso concreto la ricorrente contesta i tempi indicati dalla controinteressata, senza supportare le proprie valutazioni con una perizia e senza dimostrare errori macroscopici. Il Collegio esamina le operazioni di manutenzione giornaliera, settimanale e mensile: si tratta di attività di semplice esecuzione, per le quali il tempo indicato non appare inattendibile. Il criterio riguarda l’impegno degli utilizzatori e non la durata delle operazioni eseguite autonomamente dallo strumento.

Destituito di fondamento è infine il terzo motivo, non emergendo che l’aggiudicataria abbia reso informazioni incomplete o fuorvianti. Rigettato il ricorso principale, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno l’interesse dell’aggiudicataria a contestare l’ammissione della ricorrente dopo la conservazione del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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