Termini del procedimento disciplinare militare e conoscenza integrale della sentenza penale (TAR Emilia-Romagna n. 1007 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 90 giorni per l’instaurazione del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, previsto dall’art. 1392, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, decorre dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto a disposizione il testo integrale della sentenza irrevocabile, come ufficialmente acquisito al protocollo dell’Ufficio competente. Il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento, di cui al comma 3 della medesima disposizione, segue la medesima regola di decorrenza. La pubblicazione della pronuncia giurisdizionale comporta la mera conoscibilità e non la conoscenza integrale richiesta dalla norma. L’Amministrazione può utilizzare nel procedimento disciplinare gli elementi emersi nel processo penale, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, purché l’accertamento dei fatti non sia stato smentito da una pronuncia assolutoria di merito.
Il Fatto
Un brigadiere in congedo della Guardia di Finanza impugnava il provvedimento con cui era stata disposta la sua perdita del grado per rimozione, a seguito di un procedimento penale per la rivelazione di notizie coperte da segreto a un soggetto legato alla criminalità organizzata. L’interessato, assolto dal reato di associazione per delinquere ma condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 326 cod. pen., vedeva dichiarare in appello l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con pronuncia divenuta irrevocabile nel marzo 2022. Il ricorrente contestava la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, il difetto istruttorio e di motivazione, e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010 che impone la contestazione degli addebiti entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza irrevocabile e la conclusione del procedimento entro 270 giorni dalla medesima data.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha precisato che i termini decorrono non già dalla pubblicazione della pronuncia, bensì dal momento in cui l’Amministrazione ha effettivamente acquisito la copia integrale della sentenza, come ufficialmente protocollata. Nel caso di specie, l’incombente istruttorio disposto dal Tribunale ha consentito di accertare che la pronuncia era stata trasmessa via PEC all’Amministrazione il 23 agosto 2022, sicché la contestazione dell’8 novembre 2022 e il provvedimento conclusivo del 12 maggio 2023 risultavano entrambi tempestivi, rispettivamente entro i termini di 90 e 270 giorni.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che la declaratoria di prescrizione non aveva smentito l’accertamento dei fatti operato in primo grado, come emergeva dalla stessa motivazione della Corte d’Appello che aveva escluso una formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.. L’Amministrazione aveva pertanto legittimamente utilizzato gli elementi emersi nel processo penale, svolgendo un autonomo giudizio di rilevanza disciplinare sulla base del rapporto dell’Ufficiale istruttore e del giudizio della Commissione di Disciplina.
Il Tribunale ha infine disatteso il terzo motivo, osservando che la valutazione della gravità della condotta nell’ambito del procedimento disciplinare è connotata da ampia discrezionalità dell’Amministrazione, censurabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o evidenti errori di fatto, non riscontrabili nella fattispecie. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 326 c.p. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità