Accertata la soccombenza virtuale del Ministero nell’ottemperanza a seguito di adempimento tardivo (TAR Lombardia n. 3477 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, dopo la notifica della sentenza passata in giudicato, provveda al pagamento solo dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, e nelle more del giudizio stesso, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ma accerta la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, condannandola alla rifusione delle spese di lite. L’accertamento postula la fondatezza della pretesa azionata, valutata alla luce del giudicato e della condotta processuale tenuta dall’Amministrazione resistente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che, disapplicato l’art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, ne accertava il diritto alla “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2023/24, condannando il Ministero al riconoscimento del beneficio e all’accredito di € 500,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione.
Di fronte all’inerzia del Ministero, il ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Successivamente, il difensore di parte ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, avendo ricevuto l’accredito delle somme il 28.05.2026, chiedendo contestualmente la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia prende atto della dichiarazione del difensore e dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto l’adempimento sopravvenuto ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata con il giudizio di ottemperanza.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese, il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti per l’accertamento della soccombenza virtuale. Evidenzia che la sentenza ottemperanda, passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento solo dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, costringendo così il ricorrente ad agire in ottemperanza.
Il pagamento è infatti intervenuto solo nelle more del giudizio di ottemperanza, a seguito dell’iniziativa giudiziaria del creditore. Tale condotta integra gli estremi della soccombenza virtuale, atteso che il ricorso sarebbe stato comunque fondato, e legittima la condanna del Ministero alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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