Indennizzo ex art. 4 L. 118/2022 non necessario nel bando se dimostrabile in fase successiva (TAR Liguria n. 261 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata previsione dell’indennizzo per il concessionario uscente nel bando di gara per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime non costituisce clausola escludente e non lede attualmente l’interesse alla partecipazione, né determina illegittimità della lex specialis, qualora l’indennizzo, previsto dall’art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022, rimanga dimostrabile nell’an e nel quantum in una fase successiva alla procedura. L’omessa indicazione di detto indennizzo nella documentazione di gara non preclude il riconoscimento dello stesso, se correttamente provato. In mancanza di decreti attuativi, il parametro di riferimento per la valutazione degli investimenti ammessi a indennizzo è il Parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, che limita la valutazione ai soli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili, con esclusione dello schema di bando tipo, privo di effetti precettivi.
Il Fatto
Il Comune di Laigueglia, in esecuzione di una sentenza del TAR, ha indetto una gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo. L’Amministrazione, dopo aver precisato i criteri per la determinazione dell’indennizzo con note del 17 e del 25 marzo 2026, ha ritenuto errata la perizia predisposta dall’esperto per la quantificazione dell’indennizzo e dell’equa remunerazione spettante al concessionario uscente. Con due determinazioni del maggio 2026, il Comune ha deciso di non recepire la perizia e ha indetto la gara per il lotto in questione senza la previsione dell’indennizzo nella lex specialis.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha esaminato le censure prospettate dal concessionario uscente, ritenendole inammissibili per difetto di interesse attuale e, comunque, prima facie infondate. Quanto alla lamentata espunzione dell’indennizzo dal bando, il Collegio ha precisato che tale profilo non inibisce la partecipazione alla selezione, né preclude la presentazione di un’offerta competitiva da parte dei concessionari uscenti. L’indennizzo, infatti, rimane dovuto ex lege, ma deve essere correttamente dimostrato nell’an e nel quantum: il Comune non ha escluso in linea di principio la spettanza, ma ha preso atto che la perizia presentata non consentiva di riconoscerlo direttamente in sede di gara.
Con riguardo alla mancata previsione dell’indennizzo nel bando, il TAR ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui tale omissione non determina illegittimità della lex specialis. La contestazione degli atti che hanno ritenuto errata la perizia di stima è risultata invece irricevibile, per mancata impugnazione delle note comunali contenenti i criteri per la determinazione dell’indennizzo, e comunque infondata: in assenza di decreti attuativi, il riferimento corretto è il parere del Consiglio di Stato che limita l’indennizzo agli investimenti non ammortizzati su strutture stabili, non potendosi applicare lo “schema di bando tipo”, privo di effetti precettivi.
Le ulteriori censure relative alla lex specialis (indeterminatezza dell’oggetto, punteggi premiali per demolizione di opere, preferenza per opere di facile rimozione, mancata attribuzione di punteggi alla relazione illustrativa degli investimenti, punteggi per rinuncia a porzioni di area e per contributi economici volontari) sono state reputate inammissibili per difetto di portata escludente e, comunque, infondate, in quanto le clausole risultano conformi all’art. 49 cod. nav. e funzionali alla riqualificazione del litorale, nel quadro dell’art. 4 della legge n. 118/2022.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza del danno grave e irreparabile: la mancata previsione dell’indennizzo non distorce la procedura, il danno lamentato è solo eventuale e patrimoniale, ristorabile per equivalente, e prevale l’interesse pubblico a non gravare la gara con indennizzi scorrettamente determinati, che altererebbero la competizione. L’istanza cautelare è stata respinta, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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