Confini accertabili in via incidentale anche senza regolamento ex art. 950 c.c. (Cass. civ. Sez. II n. 1831 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La regola dell’art. 950, ultimo comma, cod. civ. si applica anche quando l’accertamento del confine avvenga in via incidentale, ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali, fuori del tipico processo di regolamento di confini. Il giudice deve pertanto rilevare l’eventuale difformità tra confine catastale e confine risultante dallo stato dei luoghi, privilegiando quest’ultimo rispetto alle mere risultanze delle mappe. L’assenza di una domanda di regolamento dei confini non giustifica il rigetto della domanda di accertamento della violazione delle distanze. Il giudicato interno non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto, con la conseguenza che l’appello su un solo elemento riapre la cognizione sull’intera questione.
Il Fatto
I proprietari di due fondi e una società alberghiera agivano in giudizio per ottenere la condanna alla demolizione o all’arretramento di una costruzione addossata al confine, lamentando la violazione delle distanze legali. Chiedevano inoltre la disapplicazione della delibera della Giunta comunale che, in deroga alle distanze minime fissate dal piano urbanistico, aveva autorizzato l’avvicinamento al confine fino a metri 1,65.
Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando l’incertezza sui confini e la mancata proposizione dell’azione ex art. 950 cod. civ. La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, accoglieva parzialmente il gravame quanto al potere di disapplicazione e all’interesse ad agire, ma confermava il rigetto nel merito per l’indeterminatezza del confine. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il terzo motivo, che censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 950 cod. civ. nonché degli artt. 34 e 112 cod. proc. civ. I ricorrenti contestano che la Corte d’Appello, anziché accertare incidentalmente l’andamento dei confini o attenersi al confine delineato dalle mappe catastali ex art. 950, comma 3, cod. civ., abbia rigettato la domanda aderendo alla contestazione di una delle parti sull’andamento dei confini.
Il motivo è fondato. La Corte rileva che la Corte d’Appello, dopo aver riconosciuto il potere di disapplicazione della normativa locale e l’interesse ad agire, ha poi confermato il rigetto per l’indeterminatezza del confine derivante dalla mancata azione di regolamento. Tuttavia, il confine tra i fondi, ove posto in discussione, avrebbe dovuto costituire oggetto di accertamento in via incidentale, come avviene ogni qual volta il giudizio verta sulla violazione delle distanze legali e sia necessario determinare l’esatto confine.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la regola dell’art. 950, ultimo comma, cod. civ. trova applicazione anche nell’accertamento incidentale del confine ai fini della verifica delle distanze. Il giudice deve quindi rilevare l’eventuale difformità tra confine catastale e confine risultante dallo stato dei luoghi, privilegiando quest’ultimo rispetto alle mappe catastali, anche in mancanza di una domanda di regolamento dei confini. Viene citata sul punto Sez. II, ordinanza n. 20691 del 09.08.2018.
La Corte osserva inoltre che la Corte d’Appello, pur affermando che la decisione del Tribunale non era stata impugnata dagli attori, ha poi confermato nel merito il rigetto per indeterminatezza dei confini. Sul piano processuale si ribadisce che il giudicato interno non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto, suscettibile di autonoma efficacia decisoria: l’appello motivato su uno solo degli elementi riapre la cognizione sull’intera questione, espandendo il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche negli aspetti coessenziali non singolarmente coinvolti dal motivo (Sez. II, ordinanza n. 10760 del 2019).
In conclusione, il terzo motivo è accolto, con assorbimento dei primi due. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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