Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 369 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il riconoscimento e l’integrale pagamento delle somme richieste dall’ente previdenziale in corso di causa determinano la cessazione della materia del contendere, per essere venuto meno l’interesse del ricorrente a fronte della piena soddisfazione della pretesa. La definizione del giudizio che avviene decidendo su una questione pregiudiziale — quale deve ritenersi l’estinzione per cessazione della materia del contendere — impone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. La lite può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. Nel giudizio pensionistico nulla è dovuto per le spese della sentenza, attesa la gratuità del relativo processo.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità dei propri genitori, oltre accessori di legge, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto, interessi e rivalutazione sui ratei arretrati, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Costituendosi, l’INPS ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione ai superstiti, riconoscendo quanto domandato, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il giudice, con ordinanza, ha disposto l’acquisizione della prova dell’effettiva corresponsione degli importi. Depositata la prova del pagamento, all’udienza il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Preso atto della concorde richiesta delle parti, il giudice rileva che il riconoscimento integrale e il completo pagamento delle somme dovute dall’INPS, in esito al deposito del ricalcolo della pensione e della prova dell’avvenuto pagamento comprensivo degli accessori di legge, integrano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La ragione è individuata nella sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, a fronte dell’integrale soddisfazione della propria pretesa. La lite viene quindi definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.

Sul regolamento delle spese, il giudice qualifica la definizione del giudizio come decisione su questione pregiudiziale. A tale categoria deve ascriversi l’estinzione per cessazione della materia del contendere, richiamando sul punto Cass. civ., sez. 3^, 16.2.2023, n. 4951. Da ciò discende l’applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c. e la compensazione delle spese del giudizio, nonostante l’adesione del ricorrente alla richiesta e l’istanza di condanna della controparte.

Infine, il giudice esclude la condanna alle spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., in ragione della gratuità del giudizio pensionistico. La pronuncia dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e nulla dispone per le spese della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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