Conguaglio inflazione rifiuti: illegittimo il filtro discrezionale dell’ETC (TAR Lombardia n. 1985 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di full cost recovery, sancito dall’art. 238 d.lgs. n. 152/2006, non consente il riconoscimento dei costi «a piè di lista» e ammette in tariffa i soli costi efficienti, validati dall’ente territorialmente competente. Tuttavia, una volta che l’Autorità abbia fissato il tasso di inflazione applicabile all’annualità, la sua valorizzazione non può essere rimessa alla mera facoltà dell’ETC, perché ciò trasferisce sul gestore un rischio che la regolazione tariffaria è chiamata a neutralizzare. È pertanto illegittima, per contrasto con la disciplina regolatoria che intende attuare, la determinazione che attribuisce all’ETC il potere discrezionale di valorizzare o meno il conguaglio inflazionistico. Il sindacato sul procedimento di consultazione resta contenuto: l’Autorità non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente la coerenza logica della determinazione finale.
Il Fatto
I ricorrenti gestiscono il servizio integrato dei rifiuti in un ambito territoriale ottimale. Hanno impugnato la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, recante l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), dolendosi del fatto che il meccanismo di recupero dell’inflazione opererebbe solo negli anni pari e non consentirebbe l’integrale copertura dei costi.
Nel corso del giudizio ARERA ha adottato la determinazione direttoriale n. 1/DTAC/2023, con cui ha previsto la possibilità per l’ETC di valorizzare il conguaglio tra i costi riconosciuti per il 2023 e quelli riquantificati al tasso del 4,5%. I ricorrenti hanno impugnato anche tale atto con motivi aggiunti, lamentandone il difetto di competenza e la natura meramente facoltativa del conguaglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di rito di ARERA. L’intervento ad adiuvandum dell’associazione di categoria è ammissibile, perché essa non fa valere un interesse proprio di cointeressato, ma un interesse di mero fatto collegato alla posizione del gestore. Quanto alla tardività, il termine decorre dalla revisione del 2023: solo allora la spinta inflazionistica è divenuta concreta e attuale, non essendosi ancora palesata nel 2021.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La consultazione degli operatori attua il principio di legalità procedimentale, ma la decisione regolatoria resta prerogativa dell’Autorità e non richiede la confutazione analitica di ogni osservazione. Il secondo motivo è in parte infondato: il full cost recovery va contemperato con l’efficienza e la tutela degli utenti, e il MTR-2 appresta lo strumento della revisione infra periodo, cui i ricorrenti hanno effettivamente avuto accesso. Legittima è anche l’assunzione di inflazione nulla per il 2025, discendente dal metodo di calcolo dell’indice FOI e dalla indisponibilità dei dati ISTAT al momento dell’adozione.
È invece fondata la censura sul conguaglio relativo al 2023. La deliberazione n. 389/2023 non attribuiva all’ETC la facoltà di conguagliare, ma imponeva il riconoscimento dell’inflazione. La determinazione direttoriale, nel rimettere all’ETC la mera possibilità di valorizzare il conguaglio, contraddice l’assetto di governance multilivello, che radica sull’ARERA il potere regolatorio e assegna all’ente il solo compito di definire le tariffe e perseguire i recuperi di efficienza.
Il Collegio accoglie dunque in parte il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, annullando in parte qua entrambi i provvedimenti, con caducazione degli atti legati da nesso di presupposizione. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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