Revoca autotutela non elude giudicato se sentenza non imponeva ricollocazione segnale (TAR Sicilia n. 2578 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudicato va accertato nei limiti del decisum, senza estenderlo a obblighi conformativi non enunciati. La sentenza che annulla un diniego e i provvedimenti di rimozione e oscuramento di un impianto pubblicitario non impone all’amministrazione di ricollocare la segnaletica verticale, ma si limita a rilevare che eventuali imprecisioni nella collocazione del segnale obbligano la pubblica amministrazione a intervenire, senza attribuire al privato il diritto di ottenere un titolo in contrasto con le norme di sicurezza della circolazione. Ne consegue che non è elusiva del giudicato la revoca in autotutela dell’autorizzazione, adottata previa comunicazione di avvio del procedimento e valutazione delle deduzioni dell’interessata, quando si fondi sull’accertato mancato rispetto delle distanze legali.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione per impianto pubblicitario ha ottenuto dal TAR Sicilia, Catania, con sentenza n. 370 in data 3 febbraio 2025, l’accoglimento del ricorso avverso l’annullamento implicito della determina autorizzativa e avverso i successivi provvedimenti di rimozione e oscuramento dell’impianto; il ricorso è stato respinto o dichiarato inammissibile per il resto.
Con ricorso notificato in data 14 maggio 2025 la società ha promosso il giudizio di ottemperanza, contestando come elusiva la determina comunale di revoca dell’autorizzazione, adottata in autotutela in data 17 aprile 2025. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto dapprima ricollocare il segnale verticale di attraversamento pedonale all’inizio delle strisce e solo dopo verificare la sussistenza del problema delle distanze legali. Il Comune ha eccepito il difetto di giudicato e l’inammissibilità del rimedio, non contenendo la sentenza statuizioni conformativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato l’improcedibilità del ricorso con riferimento al capo di domanda relativo alla ricollocazione del segnale, dichiarata dalla stessa parte per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dello spostamento del segnale, disposto in data 15 luglio 2025.
Nel resto, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il thema decidendum è stato individuato nella verifica dell’elusione delle statuizioni della sentenza n. 370 del 2025 e, quindi, nella sussistenza di un vincolo conformativo a carico dell’amministrazione. La ricorrente sosteneva che la sentenza avesse imposto di collocare la segnaletica all’inizio delle strisce pedonali, in ragione della natura prescrittiva del segnale e della sua funzione di preavviso.
Il Tribunale ha respinto tale lettura richiamando il testo della decisione, ove si afferma che l’art. 135, terzo comma, del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede la collocazione del segnale “in corrispondenza dell’attraversamento” e che tale espressione non impone il posizionamento all’inizio delle strisce, essendo l’attraversamento tale per tutta la sua larghezza. La sentenza, pertanto, non aveva affatto statuito l’erroneità della collocazione del segnale.
Il Collegio ha inoltre valorizzato la parte in cui la sentenza n. 370 aveva precisato che eventuali imprecisioni nella collocazione del segnale non legittimano il privato a ottenere un titolo in contrasto con le norme poste a garanzia della sicurezza della circolazione, ma obbligano semmai l’amministrazione a intervenire per una più corretta collocazione. Da ciò ha tratto la conseguenza che non sussiste alcun obbligo conformativo nei termini prospettati dalla ricorrente e che, quindi, la revoca in autotutela fondata sul mancato rispetto delle distanze legali non presenta il dedotto vizio di inefficacia.
Il ricorso è stato pertanto rigettato nel resto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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