Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Sicilia n. 2310 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione, resa dalla parte in udienza senza le formalità di cui all’art. 84 cod. proc. amm., costituisce fatto univoco dal quale il giudice amministrativo desume, ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia. In virtù del principio dispositivo che regge il processo amministrativo, il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. La rinuncia agli atti, pur priva delle notifiche prescritte, può essere interpretata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito, desunta dal comportamento delle parti e dagli atti successivi alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Catania ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, inoltrata nel febbraio 2016. A fondamento del diniego l’amministrazione ha valorizzato la mancanza dei requisiti soggettivi, richiamando una condanna pronunciata nel 2018 dalla Corte d’Assise per reati in materia di riduzione in schiavitù e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e l’assenza di una motivazione attuale sulla pericolosità sociale, chiedendo in via subordinata il rilascio del permesso per motivi di giustizia. La domanda cautelare è stata respinta. All’udienza straordinaria del 17 giugno 2024 la difesa ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione preliminare della sorte del ricorso a fronte della dichiarazione resa in udienza. Richiama l’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado ma impone che la dichiarazione sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Muovendo dal precedente del T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, n. 25 del 2023, il collegio chiarisce che, in assenza delle predette formalità, il giudice amministrativo può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia agli atti ben può essere interpretata come manifestazione di carenza di interesse ad una decisione di merito.
Il Tribunale richiama inoltre il principio espresso dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 281 del 2020 e dal T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1472 del 2021, secondo cui l’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm. consente di trarre dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse anche in difetto delle formalità dei commi precedenti.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ritiene che l’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente in udienza renda univocamente evidente la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia. In virtù del principio dispositivo su cui si regge il processo amministrativo, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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