Inammissibili i ricorsi su connivenza non punibile, ingente quantità e attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 20891 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, la censura che si risolva in una rivalutazione del compendio probatorio, essendo preclusa al giudice di cassazione ogni diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dal giudice di merito. La connivenza non punibile deve essere esclusa quando risulti la piena consapevolezza della condotta illecita altrui e la partecipazione attiva alla sua realizzazione. L’aggravante dell’ingente quantità può essere desunta dalle modalità di occultamento dello stupefacente, quando volume e peso lascino ragionevolmente intendere una partita di considerevole consistenza. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede la considerazione di tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il richiamo a quello ritenuto prevalente.
Il Fatto
Due imputati erano stati riconosciuti responsabili, nei gradi di merito, del reato di cui agli artt. 73, commi 4 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto e trasportato al fine di cedere a terzi un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in numerosi panetti.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 settembre 2025, aveva confermato la condanna. Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il mancato riconoscimento della connivenza non punibile per uno di essi, la contestata configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità per entrambi e l’omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendono ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, a fronte di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito, nell’escludere la connivenza non punibile, aveva posto in evidenza che l’imputata era pienamente consapevole della presenza dello stupefacente nella vettura e aveva partecipato alle operazioni di trasporto: l’auto sulla quale fu rinvenuto il carico era di sua proprietà e, sottoposta a interrogatorio, aveva ammesso l’addebito.
Quanto al secondo motivo, la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata. La consapevolezza degli imputati circa la destinazione illecita della sostanza è stata desunta, con argomentazioni non censurabili in sede di legittimità, dalle modalità di occultamento: lo stupefacente era contenuto in una valigia il cui volume e peso notevoli lasciavano ragionevolmente intendere una partita di considerevole consistenza. Tale rilievo fonda il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità.
Il terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è parimenti infondato. La Corte di merito ha valorizzato la gravità del fatto e la mancanza di resipiscenza, poiché gli imputati, pur avendo ammesso l’addebito, non hanno fornito alcun utile contributo alla ricostruzione dei fatti. La Suprema Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della concessione del beneficio, non è richiesta la considerazione di tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il richiamo a quello ritenuto prevalente rispetto agli altri.
I giudici di legittimità ribadiscono, inoltre, che è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, ove non frutto di arbitrio o di illogico ragionamento, resta sottratta al sindacato di legittimità. Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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