Revoca dell’indulto e diniego della continuazione in executivis (Cass. pen. Sez. 7 n. 9084 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’indulto consegue di diritto alla condanna, nel termine di legge, per un delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore a due anni: la norma dell’art. 1, comma 3, legge n. 241/2006 non ammette valutazioni discrezionali sul quantum inflitto. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel giudizio di cognizione, esige una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la programmazione dei reati successivi, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Il Fatto
Il ricorrente, già destinatario di una condanna con indulto concesso in relazione a una bancarotta fraudolenta documentale, riportava successivamente altra condanna per il medesimo titolo di reato. La Corte di appello revocava il beneficio, rilevando che la seconda condanna superava la soglia di pena prevista dalla legge, e respingeva la richiesta di applicazione della continuazione tra le due sentenze, ritenendo insussistenti gli indici dell’unicità del disegno criminoso.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza davanti alla Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, e contestava l’assegnazione del ricorso alla sezione per una supposta inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Quanto alla revoca dell’indulto, il Collegio osserva che il ricorrente non applica correttamente l’art. 1, comma 3, legge n. 241/2006, secondo cui il beneficio è revocato di diritto se, nel termine di legge, il condannato commette un altro delitto non colposo per cui riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni: la pena inflitta nella seconda pronuncia integra esattamente tale soglia.
Sul diniego della continuazione, la Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha valutato approfonditamente le due sentenze di condanna ed ha escluso l’unicità del disegno criminoso. I reati, pur omogenei nel titolo, risultano commessi a cinque anni di distanza, in luoghi distanti e con modalità esecutive diverse. Il ricorrente, nel primo episodio, agiva quale amministratore di fatto della società fallita; nel secondo, quale estraneo alla compagine sociale, essendovi stato coinvolto solo per scelta dei complici.
Ne deriva l’incredibilità dell’assunto secondo cui la seconda condotta sarebbe stata programmata almeno nelle linee essenziali cinque anni prima. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, secondo cui la continuazione in esecuzione esige la verifica di concreti indicatori e non può fondarsi sulla valorizzazione di singoli elementi se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea.
Anche il vizio di motivazione è escluso, avendo l’ordinanza seguito criteri logici e approfonditi. Segue la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.