Difetto di giurisdizione contabile su regolarizzazione contributiva del dipendente pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 302 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulle controversie che, pur avendo riflessi pensionistici, investano direttamente il diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva di un pubblico dipendente ancora in servizio, maturata in costanza del rapporto di lavoro. La cognizione spetta al giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego, ex art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. La giurisdizione contabile in materia pensionistica presuppone una controversia avente ad oggetto, in via diretta, il diritto, la misura o la decorrenza della pensione: quando invece si controverte degli obblighi datoriali a contenuto previdenziale, incidenti solo di riflesso sul trattamento, la causa appartiene al giudice del lavoro. Rileva il petitum sostanziale, da identificare in base alla causa petendi e ai fatti materiali costitutivi del diritto, da collocare quoad tempus.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente di una fondazione al momento del ricorso ancora in servizio, era transitata alle dipendenze di una società per effetto di un affitto di ramo d’azienda nel periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2008, mantenendo mansioni e contrattazione collettiva preesistenti. Al termine, il ramo d’azienda era stato riacquisito dalla fondazione originaria.
Nel 2021 la lavoratrice presentava domanda di pensione di vecchiaia anticipata, respinta dall’INPS per insussistenza dei requisiti contributivi, con scopertura individuata proprio nel periodo 2005-2008. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al versamento dei contributi presso la gestione ex INPDAP e l’accredito sulla propria posizione, con condanna dei soggetti obbligati. Le parti resistenti eccepivano, in via preliminare, il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta per prima la questione di giurisdizione, rilevabile anche d’ufficio ex art. 15 c.g.c.. Ricorda che, ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in ragione dell’oggetto della domanda e del petitum sostanziale, identificato avuto riguardo alla causa petendi. Nel caso concreto la domanda mira al riconoscimento della regolarizzazione contributiva, non alla determinazione della pensione.
Il percorso muove dalla giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, fondata sull’art. 62 R.D. n. 1214/1934 e oggi sull’art. 18, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 174/2016, che la radica sulle controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. SS.UU. n. 573/2003; n. 152/1999; n. 10131/2012; n. 11849/2016). Il presupposto resta una controversia sul diritto, la misura o la decorrenza della pensione, incluse le questioni incidenti sul contenuto del diritto.
Nel caso di specie, osserva il giudice, non viene in rilievo in via diretta la misura o la decorrenza della futura pensione della ricorrente, tuttora in servizio, ma si controverte dell’esistenza del diritto alla regolarizzazione contributiva di un periodo rientrante nel rapporto di lavoro, previo accertamento della omissione datoriale. La controversia investe dunque gli obblighi inerenti al rapporto d’impiego, influenti solo di riflesso sulla pensione, con richiamo a Cons. Stato Ad. Plen. n. 41/2007 e a una precedente pronuncia della stessa sezione (Sez. giurisd. Piemonte n. 60/2024).
Il giudice richiama l’indirizzo di legittimità secondo cui, nella controversia tra dipendente pubblico non cessato dal servizio e datore di lavoro pubblico sul mancato versamento di contributi, la cognizione appartiene al giudice del rapporto di lavoro, in forza della disciplina transitoria dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, a seconda che i fatti materiali siano antecedenti o successivi al 30 giugno 1998 (Cass. Sez. Un. n. 2358/2015; Cass. SS.UU. n. 15057/2017). Poiché le circostanze dedotte attengono al mancato versamento di contributi maturati nel periodo 2005-2008, dunque in epoca successiva al discrimine temporale, spetta al giudice ordinario.
La Corte dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione e indica il giudice ordinario quale giudice fornito, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 17, comma 2, c.g.c. Le spese di lite sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della definizione su questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
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