Obbligo di rendiconto escluso per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 174 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni dell’ente locale, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Il conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, presuppone la riconducibilità della gestione al perimetro custodiale normativamente tipizzato. In difetto, il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude la liquidazione delle spese.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio di conto relativo a un conto del consegnatario reso da un agente contabile di un ente locale, per l’esercizio finanziario 2022. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, cioè il modello contabile del conto della gestione del consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.

La Procura regionale conclude per la declaratoria di improcedibilità del conto. La questione che giunge al Collegio non attiene alla quantificazione di un eventuale danno o alla regolarità delle scritture, ma alla stessa procedibilità dell’azione di resa del conto: si tratta di stabilire se la gestione oggetto del prospetto rientri o meno tra quelle per cui la legge impone la resa del rendiconto giudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario e ne verifica il presupposto sostanziale. La gestione che forma oggetto del giudizio non riguarda, infatti, beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL.

Da qui la conseguenza processuale. La Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, che reputa non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio cita, tra le altre, questa stessa Sezione (n. 217/2018), la Sez. Abruzzo (nn. 89 e 102/2015), la Sez. Toscana (nn. 60 e 61/2016), la Sez. Friuli-Venezia Giulia (n. 17/2014) e la Sez. Calabria (n. 323/2013).

Il ragionamento è coerente con la funzione del giudizio di conto. Il rendiconto giudiziale del consegnatario presuppone un rapporto di custodia tipizzato: solo dove esiste il debito custodiale sorge l’obbligo di rendere il conto e, quindi, la giurisdizione contabile si esercita sul relativo giudizio. Esclusa la riconducibilità della gestione a quel perimetro, l’azione di resa del conto è priva del suo presupposto sostanziale.

Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del giudizio in epigrafe e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Trattandosi di pronuncia in rito, la Corte nulla dispone per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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