Conto azioni partecipate: legittimato il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 148 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente locale non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, ma quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio sul conto reso da soggetto non legittimato.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, reso alla Sezione giurisdizionale di Bolzano per i titoli azionari di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata, e non dal soggetto titolare della partecipazione pubblica.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un orientamento giurisprudenziale che individua il consegnatario nel titolare della disponibilità giuridica dei titoli. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto legittimato a farlo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione preliminare di legittimazione del consegnatario, dalla quale dipende la procedibilità del giudizio di conto. La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017 — distingue nettamente la disponibilità materiale da quella giuridica dei titoli.

Il consegnatario di azioni non svolge una mera attività di detenzione, ma un’attività di gestione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione. È questa la ragione per cui la veste di agente contabile spetta a chi dispone giuridicamente dei titoli.

Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco che assume la veste di agente contabile. La Corte richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

Da tale qualificazione discende anche il contenuto del conto. Esso non si esaurisce nella descrizione dei titoli e nella loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma deve dare conto delle modalità di esercizio della gestione e dell’applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. La Corte ribadisce inoltre che il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, permanendo per essi l’esigenza informativa sui poteri di gestione.

Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, essendo il conto stato reso da un soggetto privo della legittimazione a renderlo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *