Partecipazione a GAL consortile per fondi europei: parere positivo della Corte conti (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 133 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione di una partecipazione in un gruppo di azione locale (G.A.L.) consortile, finalizzata all’accesso ai fondi europei per lo sviluppo rurale, integra il vincolo di scopo di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, poiché realizza la produzione di un servizio di interesse generale e attività strumentali alle finalità istituzionali dell’ente locale. La verifica di conformità di cui all’art. 5, comma 3, T.U.S.P. impone lo scrutinio dei parametri di sostenibilità finanziaria, convenienza economica, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, la Corte contabile si limita a verificare che la deliberazione dia atto della compatibilità con l’art. 107 TFUE, non spettando al giudice nazionale alcuna valutazione di merito, riservata alla Commissione. Ne deriva parere positivo quando l’esiguo valore della quota salvaguardi gli equilibri di bilancio e l’attività consortile moltiplichi l’efficacia dell’azione dei consorziati.
Il Fatto
Un Comune ha adottato una deliberazione consiliare con cui ha stabilito di aderire a un G.A.L. Molise Rurale, società consortile a responsabilità limitata, mediante l’acquisizione di una quota di partecipazione del valore di euro 100,00, approvandone contestualmente lo statuto. L’ente ha trasmesso l’atto alla Sezione regionale di controllo per il Molise ai fini dello scrutinio previsto dall’art. 5 T.U.S.P., come novellato dall’art. 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge n. 118/2022.
La scelta è stata motivata richiamando la natura e le finalità della compagine consortile, l’utilità della partecipazione per l’ente e il relativo onere finanziario. Il Comune ha evidenziato che l’adesione al G.A.L. è strumentale alla partecipazione all’Intervento LEADER e all’accesso ai fondi europei per lo sviluppo locale, non ottenibile in forma singola.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura della funzione introdotta dalla novella del 2022. Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno qualificato il parere come peculiare forma di controllo, con propri tempi, parametri ed esiti, non riconducibile alle forme preventive o successive già previste dall’ordinamento. L’esame ha ad oggetto un atto già perfetto ed efficace, per il quale opera un impedimento temporaneo all’esecuzione nel termine di sessanta giorni, in coerenza con l’art. 21-quater, comma 1, legge n. 241/1990. Sul perimetro applicativo, l’assunzione della qualità di socio costituisce il criterio di confine: l’atto di primigenia acquisizione di una partecipazione è soggetto all’esame preliminare della Corte.
Nel merito, la Corte applica il vincolo di scopo dell’art. 4 T.U.S.P., richiamando la lettura del giudice amministrativo secondo cui la partecipazione è ammessa solo se l’attività sociale è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico. L’acquisto della quota risulta motivatamente ricondotto alle finalità di produzione di un servizio di interesse generale o di autoproduzione di servizi strumentali. Rileva, inoltre, la salvezza espressa del comma 6, che consente la costituzione di società o enti in attuazione dei regolamenti europei in materia di fondi strutturali, ovvero i G.A.L.
L’adesione alla compagine consortile è quindi finalizzata alla realizzazione, in sede aggregata, di attività già ricomprese nel proprium teleologico istituzionale dell’ente, ovvero lo sviluppo della comunità locale. La Corte richiama il legame di stretta necessarietà tra partecipazione ed esercizio dei compiti istituzionali, confermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Sul piano finanziario, l’esame valorizza i bilanci del triennio chiusi senza perdite e l’esiguo ammontare della quota, ritenuto inidoneo a ledere gli equilibri dell’ente e congruo rispetto agli obiettivi perseguiti. Quanto agli aiuti di Stato, la Sezione precisa che il controllo si limita alla verifica dell’espresso riferimento alla normativa eurounitaria nella deliberazione, non essendo consentita al giudice nazionale alcuna pronuncia sul punto. L’operazione, peraltro, appare in re ipsa inidonea a incidere sugli scambi tra Stati membri.
La Corte conclude per la sostanziale conformità del deliberato ai parametri degli artt. 4, 5, 7 e 8 T.U.S.P., rilevando che l’atto è stato pubblicato all’albo pretorio e che lo schema è stato sottoposto a consultazione pubblica. Esprime, pertanto, parere positivo, invitando in prospettiva l’ente a curare adeguata istruttoria secondo le indicazioni della propria deliberazione di indirizzo.
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Nota della Redazione
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