Controllo spese elettorali: regolarità del consuntivo di lista (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 70 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulle spese elettorali dei partiti, movimenti e liste che partecipano alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti è attribuito al Collegio costituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che verifica il rispetto del limite massimo di spesa, la conformità delle spese alle tipologie ammesse, la loro riferibilità al periodo di campagna elettorale, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento. L’obbligo di deposito del consuntivo grava su tutte le liste partecipanti, anche se prive di spese e di fonti di finanziamento, essendo in tal caso assolto mediante dichiarazione negativa. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato il conto consuntivo presentato da una lista che ha partecipato alle elezioni amministrative di un Comune umbro con più di 30.000 abitanti, tenutesi nell’anno 2024, con turno di ballottaggio. Il consuntivo è pervenuto alla Sezione il 26 agosto 2024, entro il termine del 31 agosto 2024, corrispondente a quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.
L’istruttoria è stata avviata con richiesta di dati al Presidente del Consiglio comunale e proseguita con note istruttorie e relativi riscontri. La questione sottoposta al Collegio riguarda la verifica di conformità del consuntivo alle prescrizioni legali in materia di spese elettorali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali, quantificati in un euro per ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali e si svolge in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.
Il Collegio richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, recante i primi indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13, e la deliberazione n. 12/2014, che enuncia i principi di diritto cui le Sezioni regionali devono conformarsi. Ribadisce che il controllo sulle spese dei singoli candidati spetta al Collegio di Garanzia Elettorale, restando estraneo alla propria competenza.
Quanto all’obbligo di deposito, il Collegio afferma che esso riguarda tutti i partiti, movimenti e liste partecipanti, anche in assenza di spese e di finanziamenti, con assolvimento mediante dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento del controllo, con obbligo di riferire gli esiti ai Consigli comunali.
Nel merito, il Collegio verifica il rispetto del limite di spesa, la conformità delle spese alle tipologie dell’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, la riferibilità al periodo di campagna elettorale, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento. L’esame delle voci di spesa e delle relative coperture, tra risorse proprie e contribuzioni libere di persone fisiche, consente di accertare che le somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti. Il Collegio accerta pertanto la regolarità del consuntivo e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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