Il consegnatario di soli beni immobili non è tenuto al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 295 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia su beni mobili, caratterizzato da presa in carico, scarico e obbligo restitutorio. Il consegnatario di soli beni immobili, privo di una gestione di magazzino o di cassa, assume la veste di agente amministrativo per debito di vigilanza e non è soggetto all’obbligo di rendicontazione. La perimetrazione della categoria degli agenti contabili discende dalla disciplina di contabilità dello Stato, applicabile anche agli enti locali. Ne consegue che il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario di immobili è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla relazione del magistrato istruttore, che chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione sul conto reso da un consegnatario di beni mobili e immobili del Comune per l’esercizio 2021. Dalla relazione emerge che il conto contiene l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.

Il magistrato istruttore ha concluso nel senso che, in presenza di beni per i quali l’agente abbia solo debito di vigilanza, all’atto presentato come conto giudiziale non possa essere riconosciuta tale natura, con conseguente improcedibilità del giudizio. La Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato la relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato, instando nei medesimi termini.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni, tenuti alla resa del conto giudiziale, e l’inclusione o meno in tale categoria dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del regio decreto n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili coloro che sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

Il medesimo Regolamento prevede che gli oggetti mobili debbano essere dati in consegna ad agenti responsabili e che la consegna si effettui per mezzo di inventario (art. 22); che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e debbano rendere il conto giudiziale (art. 32); che nel conto il consegnatario si dia debito dei beni mobili secondo specie, qualità, categoria e valore, con responsabilità dell’oggetto in natura o del prezzo corrente in caso di deficienza (art. 33).

Il riferimento decisivo è l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, che distingue, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione, gli agenti amministrativi per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre i primi non vi sono tenuti. La Corte richiama sul punto l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del citato regolamento anche ai consegnatari degli enti locali.

Quanto all’art. 93 del T.U.E.L., che non precisa se l’incarico di gestione riguardi beni mobili o immobili, il Collegio ne fornisce un’interpretazione sistematica, non potendo prescindere dalla perimetrazione discendente dalla contabilità dello Stato. Le divergenze lessicali tra disciplina statale e testo unico non autorizzano nozioni distinte. La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie o oggetti esclusivamente mobili, afferente a gestioni di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali: il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, risultando incompatibile con la gestione di immobili, come ribadito dalla giurisprudenza contabile richiamata.

Nel caso concreto il conto contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il soggetto convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nessuna pronuncia sulle spese, stante la natura in rito della decisione e l’assenza di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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