Supervalutazione contributiva amianto anche per il lavoratore già in pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 56 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della supervalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 7, legge n. 257/1992 costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione. Esso opera sulla contribuzione, è ancorato a presupposti propri e distinti e può essere fatto valere anche da chi abbia già conseguito il trattamento di quiescenza, purché INAIL abbia documentato la malattia professionale asbesto-correlata e l’esposizione. La maggiorazione del coefficiente di 1,5 si applica al solo periodo di provata esposizione certificato dall’INAIL e incontra il limite del massimo tetto contributivo di quaranta anni.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa e in precedenza alle dipendenze di una società nel settore chimico, ha ottenuto da INAIL il riconoscimento della natura professionale della malattia da amianto e la certificazione dell’esposizione per il periodo dal 23.11.1961 al 04.04.1965. L’INPS aveva respinto la domanda di benefici contributivi presentata nel dicembre 2016, perché proposta dopo la cessazione del servizio.
Il giudizio di primo grado, definito con sentenza n. 98/2021, aveva riconosciuto il diritto ai benefici di cui al comma 8 dell’art. 13. La Terza Sezione di appello, con sentenza n. 253/2024, ha parzialmente riformato la pronuncia per omessa pronuncia, accertando il diritto ai benefici del comma 8 in luogo di quelli del comma 7 richiesti dal ricorrente, e ha rimesso gli atti a questa Sezione ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 13, comma 7, legge n. 257/1992, che moltiplica per 1,5 il numero di settimane di contribuzione obbligatoria relative ai periodi di provata esposizione all’amianto. Il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui non si tratta di un ricalcolo della prestazione, ma di un diritto dotato di specifica individualità e autonomia, che opera sulla contribuzione e sorge in conseguenza del fatto dell’esposizione.
Da tale autonomia deriva la possibilità di far valere il beneficio anche con riferimento alle domande avanzate da soggetti già pensionati. Il Giudice osserva che la malattia professionale può emergere a molta distanza dall’esposizione e dalla cessazione del rapporto, circostanza non ostativa al riconoscimento dell’agevolazione ove ne ricorrano i presupposti.
Quanto alla prova, il ricorrente ha prodotto un provvedimento INAIL del 19.12.2016 recante il prospetto dei periodi lavorativi per i quali è riconosciuta l’esposizione. Il Giudice ritiene tale certificazione sufficiente, in linea con il principio per cui ai lavoratori occupati presso imprese che utilizzano amianto, per i quali è documentata dall’INAIL una malattia professionale, spetta la maggiorazione dell’1,5 del periodo di esposizione certificato.
È invece fondata l’eccezione dell’INPS sull’assenza di effettività dell’esposizione durante il servizio militare. In quel periodo può presumersi che il ricorrente non sia stato esposto all’amianto, e la stessa certificazione INAIL dichiara di non tenere conto di eventuali periodi non lavorativi. Il beneficio va quindi riconosciuto per il periodo dal 23.11.1961 al 04.04.1965, scorporando quello dal 14.05.1963 al 15.08.1964.
Il Giudice rigetta infine la tesi dell’INPS secondo cui il ricorrente non ricaverebbe alcun beneficio, avendo maturato oltre 37 anni di contributi. Richiamato l’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 e il D.M. 27 ottobre 2004, il riconoscimento incontra il limite del massimo tetto contributivo di quaranta anni. Il ricorso è accolto parzialmente, con riliquidazione della pensione dalla data del collocamento a riposo.
Nota della Redazione
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