Consegnatario di beni mobili rende conto solo con debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 50 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei beni mobili di un ente locale è soggetto alla resa del conto giudiziale e al conseguente giudizio di conto soltanto quando sia titolare di un vero debito di custodia, cioè quando gestisca un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni e da movimenti di carico e scarico.
La mera elencazione dei beni inventariati in uso ai singoli uffici, priva dell’indicazione dei movimenti e delle rimanenze, non integra gli estremi della gestione contabile e non è qualificabile come conto giudiziale ai sensi del mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996.
Ove difettino i presupposti normativi della resa del conto ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, il giudizio di conto è improcedibile, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e i controlli di gestione.
La qualificazione dell’agente come consegnatario non discende dal nomen attribuito dall’ente, ma dall’effettivo contenuto della funzione di conservazione e amministrazione dei beni ricevuti.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione del consegnatario dei beni mobili di un Comune, chiamato a rendere il conto della propria gestione. Il magistrato istruttore, nella relazione depositata, ha rilevato profili di natura formale, legati al tardivo deposito del conto e alla mancata allegazione della relazione del collegio dei revisori, e profili di natura sostanziale, concernenti la stessa qualificazione del documento come conto giudiziale.
Il consegnatario, costituitosi con memoria, ha contestato entrambi i rilievi: sul piano formale ha richiamato la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2/2018 in tema di allegazioni e ha evidenziato l’avvenuta trasmissione dei verbali delle verifiche di cassa; sul piano sostanziale ha condiviso l’esclusione del documento dalla categoria del conto giudiziale, sostenendo di non essere titolare di alcun debito di custodia. Ha quindi chiesto la pronuncia senza addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della procedibilità del giudizio, che assume carattere assorbente rispetto agli altri rilievi. Il quesito è se il consegnatario dei beni mobili di un ente locale sia tenuto alla resa del conto giudiziale quando i beni siano semplicemente in uso presso gli uffici.
Il percorso muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dalla resa del conto i consegnatari di mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri e oggetti destinati all’uso del servizio. La norma va coordinata con la disciplina del consegnatario, chiamato a curare la gestione e la conservazione dei beni ricevuti in consegna. Da tale coordinamento il Collegio ricava che la resa del conto presuppone un’organizzazione di deposito o magazzino, alimentata da acquisizioni e da movimenti di carico e scarico.
La Corte distingue, quindi, la mera detenzione strumentale all’uso quotidiano dalla gestione contabile. Quando la giacenza presso i singoli uffici sia contenuta entro la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento degli uffici, restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa, ma non sorge l’obbligo di resa del conto giudiziale. Solo una giacenza eccedente, per qualità o quantità, quella necessità integra una gestione contabile connotata da debito di custodia e da un connesso obbligo restitutorio. Il Collegio richiama in proposito le pronunce Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016.
Applicando tale regola al caso concreto, il Collegio rileva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, secondo il richiamato mod. 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996. Il documento, privo dei requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna e i relativi movimenti, non è qualificabile come conto giudiziale.
Ne consegue che sul consegnatario non gravava alcun debito di custodia e che mancavano i presupposti normativi per la resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Il Collegio dispone la compensazione delle spese, in ragione della natura preliminare delle questioni risolte.
Nota della Redazione
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