Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 60 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., il deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, in ottemperanza al termine fissato con decreto, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La sentenza che definisce il procedimento è non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura Regionale chiedeva al Giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi 2017-2018 e 2019, con previsione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento.

Il Giudice, con decreto n. 86 del 14/11/2023, fissava il termine per il deposito. In data 30/01/2024 l’Amministrazione trasmetteva, tramite il servizio “Deposito degli Atti e dei Documenti”, i conti giudiziali già parificati per le tre annualità. Il P.M. chiedeva quindi la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo nella richiesta all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. La Corte richiama in termini le pronunce della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche (nn. 139/2018, 167/2019), della Liguria (nn. 182/2019, 183/2019), dell’Umbria (n. 35/2017) e della Campania (n. 472/2016).

Acquisito in atti che i conti sono stati depositati dal Comune e viste le richieste del P.M., il Giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. La pronuncia si fonda sul venir meno dell’interesse alla decisione a seguito del soddisfacimento della pretesa attorea.

La Corte precisa che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c., richiamando la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto (n. 100/2019) e la già citata Campania (n. 472/2016).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La sentenza è depositata in Segreteria il 18 giugno 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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