Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto giudiziale sia privo di sottoscrizione dell’agente contabile, poiché la firma costituisce requisito minimo di esistenza giuridica dell’atto e di assunzione della responsabilità della gestione. Costituisce altresì presupposto processuale imprescindibile la parificazione del conto, da intendersi quale dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità con le scritture dell’amministrazione. Il giudizio non può essere inoltre instaurato quando i rapporti tra l’agente della riscossione e l’ente creditore non siano ancora esauriti, non essendo scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico: solo a quella scadenza il conto può essere valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni e ai versamenti effettuati nel periodo di gestione.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Nel controllo delle spese elettorali comunali il Collegio accerta la parziale regolarità del consuntivo quando le spese rientrano nel limite, sono riferibili alla campagna e conformi alle tipologie ammesse, ma difettano di adeguata documentazione giustificativa.
Nel giudizio di responsabilità per l’illecita percezione di Titoli di Efficienza Energetica, il danno erariale va commisurato al contributo tariffario unitario effettivamente erogato dalla CSEA ai Soggetti Obbligati, non al valore dei titoli richiesti in restituzione dal GSE.
Il moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 si applica sulla base imponibile dell’ultimo anno di servizio e non sulla retribuzione contributiva mediata degli ultimi 360 giorni. È infondata la pretesa che somma l’imponibile corrente al quintuplo della base medesima, perché così si incrementerebbe di sei volte.
Il recupero dell’indebito pensionistico mediante compensazione con gli arretrati deve rispettare il limite del quinto ex art. 69 del d.l. n. 153/1969. Il ritardo dell’INPS nella riliquidazione non può riverberarsi sul pensionato.
Il titolare di pensione in cumulo “a formazione progressiva” di importo inferiore a quattro volte il minimo ha diritto alla perequazione automatica integrale sul rateo in godimento, senza attendere la liquidazione della quota mancante.
L’art. 4-bis, comma 2, del d.l. n. 13/2023 è applicabile, negli enti privi di personale dirigenziale, ai funzionari di elevata qualificazione responsabili della spesa, in forza del combinato disposto degli artt. 107 e 109 TUEL.