Inabilità al lavoro nella reversibilità di guerra nozione autonoma (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 225 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di guerra di reversibilità, la condizione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro richiesta dall’art. 45 d.P.R. n. 915/1978 per i figli maggiorenni orfani non si identifica con l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, né con la totale inabilità generica propria dell’invalidità civile, ma consiste nella perdita della capacità di dedicarsi a un lavoro remunerativo concretamente prospettabile alla luce del quadro invalidante, dell’età, del sesso e delle attitudini professionali dell’interessato. Il giudice contabile può legittimamente fondare il rigetto della domanda sul parere del consulente tecnico d’ufficio che confermi le conclusioni della Commissione Medica di Verifica, qualora tale parere risulti coerente con la documentazione in atti, logicamente argomentato e immune da vizi. In considerazione della complessità tecnica della questione e della presenza di pareri medici contrastanti, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Una cittadina, già titolare di pensione di guerra quale orfana maggiorenne, presentava domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità a seguito del decesso del genitore. La Commissione Medica di Verifica di Roma, visitata la ricorrente, la giudicava non inabile a qualsiasi proficuo lavoro, non avendo accertato patologie di rilevante entità. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con determina, rigettava conseguentemente la domanda per carenza del requisito sanitario.
Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla Corte dei conti, sostenendo la sussistenza dello stato di inabilità fin dalla data della domanda originaria, sulla base di una certificazione medica che attestava infermità di oggettivo e assoluto rilievo invalidante.
La Motivazione della Corte
Il giudice pensionistico ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’art. 45 d.P.R. n. 915/1978, che riconosce il diritto alla reversibilità della pensione di guerra ai figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che versino nelle condizioni economiche previste dall’art. 70 del medesimo decreto.
Nel corso del giudizio era stata disposta una CTU, affidata al Collegio Medico Legale della difesa, al fine di accertare la sussistenza del requisito dell’inabilità con riferimento alla data della domanda. Il consulente, dopo aver richiamato la circolare del MEF n. 984 del 18 dicembre 2018, ha precisato che la nozione medico-legale di inabilità a proficuo lavoro non coincide con l’assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, né con la totale inabilità generica dell’invalidità civile, ma si riferisce alla perdita della capacità di dedicarsi a un lavoro remunerativo concretamente prospettabile in relazione al quadro invalidante, all’età, al sesso e alle attitudini professionali del soggetto.
Applicando tale criterio, il CTU ha concluso che la ricorrente, all’epoca della domanda, non era inabile, risultando affetta da patologie in discreto compenso farmacologico e sufficientemente autonoma nelle occupazioni ordinarie. Il collegio peritale ha inoltre valorizzato la circostanza che la ricorrente era ancora in costanza di lavoro alla data della domanda di reversibilità, essendo andata in pensione solo successivamente, circostanza che escludeva la sussistenza della condizione invalidante richiesta dalla legge.
Il giudice ha ritenuto di poter integralmente condividere il parere medico-legale, in quanto coerente con la documentazione in atti, fondato su argomentazioni complete e dotate di coerenza logico-scientifica. Conseguentemente, preso atto delle valutazioni espresse dal consulente e non ravvisando elementi per discostarsene, ha respinto il ricorso, dichiarando assorbita la questione relativa alla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge.
In ragione della complessità tecnica della questione e della presenza in atti di pareri medici contrastanti, la Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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