Nessun conto giudiziale per consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 89 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non riveste la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, l’obbligo di rendere il conto grava esclusivamente sui consegnatari con debito di custodia, ossia su chi gestisce un deposito o un magazzino con movimenti di carico e scarico. La mera elencazione di beni in uso continuativo all’ufficio integra un obbligo di vigilanza e non di custodia, con la conseguenza che il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso, per l’esercizio finanziario 2018, dal consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune. Il conto è stato depositato in ritardo rispetto al termine di legge, firmato dal consegnatario e corredato dal visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario.

Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rilevato che il conto era stato redatto su modello non conforme a quello di legge e che mancavano i presupposti di ammissibilità: il consegnatario si era limitato a elencare i beni (arredi, attrezzature, veicoli) in uso ordinario al Settore di pertinenza, rimasti sostanzialmente invariati nell’anno. Da qui la questione sottoposta al Collegio, chiamato a verificare ammissibilità e procedibilità del giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale “coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza”. Nel medesimo senso l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece va reso, ai sensi degli artt. 11 e 23, dai consegnatari con debito di custodia.

La giurisprudenza contabile, richiamata dal Collegio, chiarisce il criterio discretivo. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota la posizione di chi, presso ciascuna articolazione funzionale, è competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Il Collegio precisa il limite quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento: si configura allora una vera gestione contabile, con debito di custodia e conseguente assoggettamento al conto giudiziale. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico, debito di materie e connesso obbligo restitutorio.

Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto.

Il giudizio di conto è quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *