Conto azioni partecipate: consegnatario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 62 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo a titoli azionari e quote di partecipazione di società a capitale pubblico, il consegnatario non è il soggetto che detiene materialmente i titoli, ma colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto reso da un soggetto diverso, privo della qualifica di agente contabile, è improcedibile.

Il Fatto

Un magistrato designato all’esame di un conto giudiziale, relativo ai titoli azionari di una società partecipata da un comune, ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il relatore ha segnalato un orientamento contabile secondo cui alla resa del conto è tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto titolare della loro disponibilità giuridica. Il rappresentante del pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli azionari.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda l’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale avente ad oggetto titoli azionari e quote di partecipazione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario è colui che ha la disponibilità giuridica dei titoli e non la mera detenzione materiale.

La Corte argomenta che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione, non di semplice custodia: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione. Da ciò discende che, in assenza di dirigenti incaricati della gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, per il quale i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.

Il Collegio precisa il contenuto del conto, che deve recare non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con le variazioni intervenute, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. L’obbligo di resa permane anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, per la persistente esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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