Contributo revocato e mancata rendicontazione: danno erariale e dolo contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 1 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un contributo pubblico erogato in via anticipata, che non presenti la rendicontazione finale di spesa attestante la realizzazione del progetto finanziato, è responsabile del danno erariale corrispondente alla somma percepita e non restituita. La percezione del finanziamento pubblico determina una funzionalizzazione dell’attività del privato alle finalità istituzionali dell’ente erogante e instaura il rapporto di servizio con la Corte dei conti. La mancata rendicontazione, frustrando le finalità pubblicistiche del contributo, integra una condotta antigiuridica qualificabile a titolo di dolo, quantomeno nella forma del dolo contrattuale, senza che occorra accertare la piena consapevolezza del pregiudizio erariale. Il danno coincide con l’importo erogato e non restituito, rivalutato.
Il Fatto
Il convenuto, titolare e legale rappresentante di un’impresa individuale, presentava domanda di agevolazione a valere su un programma regionale di sostegno dell’offerta turistica. Il progetto, ammesso a contributo in conto capitale, veniva finanziato con erogazione anticipata pari all’intero importo, a garanzia della quale il beneficiario presentava polizza fideiussoria. Il termine per l’ultimazione dei lavori era fissato improrogabilmente; alla scadenza, l’ente gestore sollecitava invano la rendicontazione finale di spesa.
Preso atto dell’inadempimento, l’amministrazione regionale revocava il contributo e disponeva il recupero della somma erogata, con rivalutazione. Seguiva la costituzione in mora. La Procura regionale citava quindi il beneficiario davanti alla Corte dei conti per il danno erariale, pari alla somma percepita e non restituita, contestando il dolo e, in subordine, la colpa grave. Il convenuto non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, non costituitosi nonostante la regolarità delle notifiche, e ritiene di poter decidere nel merito senza ulteriori acquisizioni istruttori. Gli accertamenti documentali confermano i fatti descritti in citazione e sono pacifici.
Sul piano oggettivo, la Corte afferma la sussistenza del rapporto di servizio in capo al privato beneficiario. In virtù del percepimento del finanziamento pubblico, questi diviene compartecipe diretto delle attività istituzionali dell’ente, secondo il principio della funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione del finanziamento. Ne segue la sua legittimazione passiva davanti alla Corte per il danno inferto al patrimonio dell’ente erogante.
Quanto alla condotta, la Corte ravvisa lo sviamento delle risorse pubbliche nell’indebita fruizione del contributo: l’impresa, violando le previsioni del bando, non ha presentato la rendicontazione finale, non dando atto del soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite. La mancata rendicontazione, unita alla cessazione dell’attività prima dell’approvazione della stessa, ha determinato la revoca totale dell’agevolazione e il danno corrispondente all’importo erogato e non restituito.
Il Collegio richiama la giurisprudenza comunitaria in materia di fondi, secondo cui il sistema delle sovvenzioni si fonda sull’adempimento degli obblighi del beneficiario e il legittimo affidamento non può essere invocato da chi abbia commesso una violazione manifesta della normativa. Emerge quindi il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e il pregiudizio erariale.
Sull’elemento soggettivo, la Corte qualifica la condotta come dolosa, quantomeno nella forma del dolo contrattuale: l’inadempimento dell’obbligo di rendicontazione è volontario e cosciente, non solo sul piano formale, ma perché presupposto del controllo sull’effettivo impiego delle risorse. Non è necessario accertare la piena consapevolezza del danno. Il danno è liquidato nell’importo erogato e non restituito, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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