Transito all’impiego civile e decorrenza della pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 260 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il transito dal servizio militare all’impiego civile per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato non integra la cessazione dal servizio prevista dall’art. 167, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, a nulla rilevando l’eziologia delle infermità che lo hanno determinato. Ne consegue che il trattamento privilegiato va liquidato a domanda e, ove la relativa istanza sia presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973. Il riconoscimento di un trattamento pensionistico a domanda esclude inoltre l’attribuzione dei sei scatti contributivi previsti dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riservati a chi cessa dal servizio e non a chi è collocato in congedo a domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare in servizio nell’Esercito, era transitato nel 2006 all’impiego civile presso il Ministero della Difesa per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato. Nel 2004 gli era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di due patologie, con attribuzione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Il ricorrente ha lamentato che tale pensione, liquidata in quinta categoria, decorresse soltanto dal mese successivo alla presentazione dell’istanza, e non dalla data del transito all’impiego civile; e che nel calcolo non fossero stati computati i sei scatti di cui all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997. Ha quindi domandato l’antergazione della pensione al 2006 e la riliquidazione con inclusione degli scatti. Il Ministero si è costituito, sostenendo che la decorrenza era corretta perché il ricorrente aveva conservato residua capacità lavorativa, e che ciò giustificava anche il diniego degli scatti.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la qualificazione del transito dal servizio militare all’impiego civile ai fini dell’applicazione dell’art. 167 d.P.R. n. 1092/1973. Il primo comma prevede la liquidazione d’ufficio del trattamento privilegiato nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio; il secondo comma riserva la liquidazione a domanda in ogni altro caso.
La Corte richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza d’appello contabile — Prima sezione n. 226/2024, Seconda sezione n. 440/2022, Terza sezione n. 3/2024 — secondo cui il transito all’impiego civile, quale che sia l’eziologia delle infermità che hanno comportato l’inidoneità, non è assimilabile alla cessazione dal servizio contemplata dal primo comma. Il rapporto di lavoro, pur mutato nel suo contenuto, non si interrompe.
Poiché l’istanza di pensione privilegiata risulta presentata oltre due anni dal sorgere del diritto, trova applicazione l’art. 191, terzo comma, d.P.R. n. 1092/1973, per il quale il pagamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La decorrenza contestata risulta dunque corretta.
Quanto ai sei scatti contributivi, la Corte osserva che l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 ne prevede l’attribuzione all’atto della cessazione dal servizio, con esclusione del collocamento in congedo a domanda. Il riconoscimento di un trattamento a domanda osta quindi all’attribuzione dei medesimi, in linea con l’orientamento della Terza sezione n. 216/2024.
Il ricorso è pertanto rigettato. La Corte compensa integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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