IRAP professionisti in società di revisione: manca l’autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 20111 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, poiché è necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto i profili organizzativi. Non sono soggetti a IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata. Il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non poteva dirsi consolidato nel 2019, momento della decisione della sentenza di appello.
Il Fatto
Alcuni revisori contabili e consulenti d’azienda, inseriti in una primaria società di revisione contabile a livello mondiale, avevano versato l’IRAP in qualità di professionisti. Sostenendo di non avere potere incisivo sull’organizzazione aziendale in cui erano inseriti e di lavorare in esclusiva, ritenevano non dovuto il tributo e ne richiedevano il rimborso per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Il giudice di primo grado accoglieva le istanze dei contribuenti, ma la sentenza veniva riformata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale, che affermava la debenza del tributo. Avverso la sentenza d’appello i professionisti proponevano ricorso per cassazione, con plurimi motivi, cui l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel decidere la controversia, prescinde dall’esame dei motivi di ricorso, atteso che le posizioni dei contribuenti risultano definite. Rileva, infatti, come in prossimità dell’udienza siano pervenute istanze di cessazione della materia del contendere per rimborso integrale a favore di quattro dei professionisti, mentre per uno di essi era stata stipulata una transazione. Rimane, pertanto, questione del ristoro delle spese di lite per la soccombenza virtuale dell’Agenzia delle entrate nelle posizioni non definite con transazione a spese compensate.
La Corte richiama il principio, ormai pacifico, secondo cui l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione di una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Tale principio è stato affermato in fattispecie simile da Sez. V n. 9692 del 2012, ribadito in Sez. VI-5 n. 17566 del 2016 e n. 16372 del 2017, per essere poi affinato nel consolidato orientamento attuale con le ordinanze di questa Sezione n. 22266 del 2023 e n. 2756 del 2025, e da ultimo da Sez. Trib. n. 26702 del 2024.
La struttura organizzativa, secondo l’orientamento richiamato, deve fare capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi ma anche sotto i profili organizzativi. Non sono soggetti a IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata. La Cassazione evidenzia, tuttavia, che il principio non poteva dirsi acquisito e consolidato nel 2019, al momento della decisione della sentenza della CTR di Milano qui impugnata.
Tale circostanza risulta dirimente ai fini della regolazione delle spese di lite. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per le posizioni non definite con transazione e compensa le spese del giudizio di legittimità, in ragione del momento di consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale, successivo alla proposizione del ricorso. Per la posizione definita con transazione, invece, dichiara il giudizio estinto per quella causa, a spese compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.