Imposta di registro su atti giudiziari: motivazione con data e numero (Cass. civ. Sez. V n. 11181 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione gravante sull’Amministrazione è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile e conoscibile senza un’attività di ricerca complessa. Si realizza così un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa e il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., restando inammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza. L’apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di liquidazione per imposta di registro. L’atto riguardava un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace su ricorso della stessa società, per un credito verso un cliente.

L’Amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell’imposta in misura fissa sia per il decreto ingiuntivo sia per l’atto in esso enunciato, ossia il contratto tra la società e il cliente posto a fondamento del ricorso monitorio. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato e lo rigetta, condannando la società ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato. Il primo motivo, con cui si deduceva l’omessa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’avviso per difetto di motivazione, è giudicato generico e non autosufficiente. La sentenza impugnata aveva comunque rilevato che l’atto soggetto a registrazione era stato emesso dall’autorità giudiziaria su richiesta della stessa contribuente, sicché la fattispecie era ben conosciuta dalla società.

Quanto al secondo motivo, concernente il vizio di motivazione, la Corte richiama la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012. Non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale, violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. Nel caso concreto le decisioni di merito rispettano tale soglia.

Il terzo motivo investe la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 per omessa allegazione degli atti sottoposti a tassazione. La Corte lo respinge ricordando che gli atti erano conosciuti dalla ricorrente, avendoli essa stessa richiesti. In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione della data e del numero del provvedimento, purché i riferimenti lo rendano agevolmente individuabile.

Il quarto motivo, relativo agli art. 22 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e all’alternatività tra IVA e imposta di registro, è respinto perché l’imposta è stata applicata in misura fissa sia per il decreto ingiuntivo sia per l’atto enunciato. L’ultimo motivo, sulla prova dell’esistenza dell’atto enunciato, è dichiarato generico: la valutazione delle prove appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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