Contumacia e non contestazione: il convenuto può contestare in appello i fatti costitutivi (Cass. civ. Sez. 1 n. 858 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contumacia del convenuto non integra un comportamento concludente di non contestazione dei fatti allegati dall’attore, né altera la ripartizione dell’onere probatorio. Il convenuto costituitosi in appello può pertanto contestare per la prima volta i fatti costitutivi e le eccezioni in senso lato, senza che operi la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. L’omessa impugnazione di una delle rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la sentenza rende inammissibile la censura relativa alle altre, per difetto di interesse.

Il Fatto

Il Tribunale di Bergamo aveva condannato la banca al pagamento di una somma in favore della società correntista, ritenendo fondata la domanda extracontrattuale per condotte usurarie, sulla base della perizia di parte e degli estratti conto prodotti. La Corte d’appello aveva invece accolto l’appello principale della banca, rilevando che la contumacia non aveva valore confessorio e che gli estratti conto prodotti in primo grado non riguardavano il conto corrente oggetto di causa, essendo relativi a un rapporto intrattenuto presso altro istituto. La Corte aveva inoltre rigettato l’appello incidentale della società, dichiarando tardiva la produzione del contratto e degli estratti conto effettuata solo in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la società aveva dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 119, quarto comma, TUB, per non aver il giudice d’appello valorizzato la mancata contestazione della banca, rimasta contumace in primo grado. L’inammissibilità deriva dalla mancata impugnazione della seconda ratio decidendi della sentenza d’appello, relativa all’assenza di una domanda ex art. 2043 c.c.: secondo la giurisprudenza consolidata, quando la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre.

La Corte ha comunque rilevato l’infondatezza del motivo, affermando che alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore: la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto della mancata costituzione in giudizio. Il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace sia per quella costituitasi tardivamente in primo grado. Poiché la contestazione dei fatti costitutivi della domanda integra un’eccezione in senso lato, non opera la preclusione di cui al secondo comma dell’art. 345 c.p.c.

Il secondo e terzo motivo, concernenti l’omesso esame di documenti, sono stati dichiarati inammissibili perché la statuizione sulla tardività delle produzioni documentali non era stata specificamente impugnata. Il quarto motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile per integrale difetto di specificità, non essendo stati indicati i comportamenti contrari a buona fede e le norme violate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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