Consulenza finanziaria atipica e prova del contratto per facta concludentia (Cass. civ. Sez. II n. 15800 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del contratto di consulenza finanziaria atipica, con cui il professionista assiste la società cliente in una complessa operazione di acquisizione e finanziamento, non integra la fattispecie della mediazione creditizia quando difetta il requisito dell’imparzialità: l’incaricato, obbligandosi verso una sola parte, non mette in relazione la banca con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento. Ne deriva che non operano né l’obbligo di iscrizione all’albo dei mediatori creditizi previsto dall’art. 2 della legge n. 39 del 1989, né la forma scritta ad substantiam richiesta dall’art. 16 della legge n. 108 del 1996. L’esistenza del contratto a forma libera può essere provata anche per presunzioni e prova testimoniale, ove sussista un principio di prova scritta e la clausola negoziale stipulata inter alios sia liberamente valutabile dal giudice ex art. 2735 cod. civ.
Il Fatto
Una società finanziaria propone domanda di accertamento negativo davanti al Tribunale di Torino per far dichiarare l’inesistenza di un contratto di consulenza relativo a una complessa operazione di ristrutturazione del debito, culminata nell’acquisto della partecipazione di controllo di una società quotata. La convenuta si costituisce e, in via riconvenzionale, chiede il pagamento del compenso di un milione di euro.
Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e liquida il compenso in misura ridotta. La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello incidentale, rigetta l’impugnazione principale e determina il compenso nella misura piena, escludendo la nullità del contratto per assenza di forma scritta e fondando la prova dell’accordo su testimonianze, documenti e presunzioni. La società soccombente ricorre per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi sei motivi, che investono la prova del contratto e il valore della clausola contenuta nell’accordo di finanziamento stipulato con la banca. La ricorrente assume che a quella pattuizione, intervenuta inter alios, sia stato attribuito valore di piena prova e che le clausole negoziali non possano assumere efficacia confessoria.
Il motivo è infondato. La convenzione intervenuta tra una parte del giudizio e un terzo, provenendo in parte da estranei alla lite, non ha efficacia di prova piena, ma può essere liberamente apprezzata dal giudice del merito e, in concorso con altri elementi, fondare il convincimento, con adeguata motivazione. La Corte richiama sul punto Sez. Lav. n. 3026 del 1990 e Sez. III n. 14122 del 2004. L’inserimento della clausola da parte della ricorrente ha quindi valenza confessoria ex art. 2735 cod. civ., liberamente valutabile, in concorso con le prove orali e documentali.
Quanto al ragionamento presuntivo, i giudici di legittimità ribadiscono che l’art. 2729 cod. civ. richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, e che la valutazione della loro efficacia sintomatica è rimessa al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. L’apprezzamento della convergenza globale degli indizi sfugge al controllo di legittimità; la censura per vizio di motivazione non può limitarsi a contrapporre un diverso convincimento.
Sul piano della qualificazione giuridica, i motivi settimo, ottavo e nono sono parimenti infondati. La Corte ricorda che l’interpretazione del negozio è tipico accertamento in fatto, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici dell’art. 1362 cod. civ. L’attività dedotta integra una consulenza finanziaria atipica, non la mediazione creditizia. Manca, in particolare, lo svolgimento di un’attività di messa in relazione delle parti e difetta il connotato dell’imparzialità, che elide in radice la riconducibilità allo schema della mediazione creditizia.
Le Sezioni Unite n. 19161 del 2017 e le decisioni n. 482 del 2019, n. 2185 del 2023 e n. 20913 del 2019 confermano che, nell’ipotesi di incarico unilaterale, l’incaricato può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli ha conferito l’incarico, senza iscrizione all’albo e senza forma scritta ad substantiam. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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