Nessuna priorità ontologica della consulenza del P.M. su quella di parte (Cass. pen. Sez. IV n. 7004 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero non è ex se più attendibile del consulente di parte. La tesi di una “priorità” ontologica del primo, fondata sullo statuto ordinamentale dell’organo che lo nomina e sull’art. 358 cod. proc. pen., non trova riscontro nel vigente assetto del sapere esperto processuale. I contributi tecnico-scientifici introdotti da periti e consulenti vanno tutti sottoposti a prudente e motivato apprezzamento del giudice, chiamato a individuarne l’affidabilità metodologica e il grado di consenso nella comunità scientifica, e non a recepirli per automatismo o per fideistica adesione alla loro provenienza. Il precedente richiamato a sostegno della pretesa priorità, in quanto argomento svolto ad adiuvandum in una motivazione già compiuta, non integra principio nomofilattico vincolante.

Il Fatto

La vicenda processuale ha origine da un incidente stradale in cui un motociclista è deceduto dopo l’impatto con un’autovettura che si immetteva su una strada pubblica da una traversa privata. Imputato per omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, l’automobilista è stato assolto in primo grado per insussistenza del fatto, con riconoscimento della esclusiva responsabilità della vittima. La sentenza di assoluzione è stata confermata in appello, su gravame del pubblico ministero.

La parte civile ricorre per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riferimento al canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente sostiene, tra l’altro, che i giudici di merito avrebbero dovuto privilegiare la consulenza del pubblico ministero rispetto alle altre, in ragione della natura dell’organo che l’ha disposta, e deduce la sussistenza di una concausa colposa dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una precisa premessa metodologica. Il ricorso è costruito essenzialmente in fatto e mira a contestare la doppia conforme attraverso l’estrapolazione di passaggi istruttori, riferiti in modo parziale. I giudici di merito avevano risposto in modo adeguato alle censure difensive, escludendo con valutazioni congrue e logiche che l’imputato stesse compiendo una manovra anomala di retromarcia o di parcheggio, e spiegando in termini non illogici la presenza e la scarsa visibilità delle luci del motoveicolo.

Sul punto centrale, la Corte esamina la pretesa “ontologica” priorità della consulenza del P.M. rispetto a quella delle parti private. Rileva che i due precedenti evocati dal ricorrente — Sez. 3 n. 16458 del 18/02/2020 e Sez. 2 n. 42937 del 24/09/2014 — hanno in realtà disatteso i rilievi dei ricorrenti per la loro aspecificità, essendosi fondati sul mero richiamo alle non accolte conclusioni di una consulenza di parte. Le ulteriori affermazioni contenute in quelle sentenze, relative alla priorità delle conclusioni del consulente del P.M., sono argomenti svolti in via ad adiuvandum, in una motivazione già di per sé compiuta, e dunque non costituiscono principi di diritto fissati nell’esercizio della funzione nomofilattica a norma dell’art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen..

Nel merito, la Corte osserva che tali considerazioni sono dissonanti rispetto al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice può discostarsi dalle conclusioni del perito, scegliere la tesi che ritiene più condivisibile tra quelle del perito e dei consulenti di parte, oppure aderire a una delle tesi prospettate dai consulenti delle parti, in assenza di perizia d’ufficio, purché fornisca idonea motivazione.

Le affermazioni sulla priorità del consulente del P.M. trascurano il consolidato stato dell’arte in tema di prova scientifica. La Corte richiama i principi elaborati in materia di sapere esperto, rilevando che l’affidabilità di una tesi va valutata esaminando gli studi che la sorreggono, l’ampiezza e il rigore delle ricerche, il grado di consenso nella comunità scientifica, l’autorità e l’indipendenza del soggetto che le ha elaborate. Il giudice non può assumere un ruolo passivo, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, divenendo custode del metodo scientifico, secondo il tradizionale — e qui maturato — ruolo di iudex peritus peritorum. Non vi è spazio per automatismi decisori né per affidamenti fideistici sulla maggiore persuasività di un elaborato per il solo fatto della sua provenienza, non potendosi affermare con assolutezza che il contenuto della consulenza della parte pubblica sia ex se maggiormente attendibile di quello di una parte privata.

Infine, quanto alla circostanza del presunto fracasso del tubo di scappamento del motoveicolo, la Corte rileva che si tratta di elemento di fatto introdotto per la prima volta in legittimità, non menzionato né nelle sentenze di merito né nell’atto di appello, con conseguente inammissibilità del relativo motivo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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