Pene sostitutive, obbligo di motivazione specifica sul diniego (Cass. pen. Sez. IV n. 25494 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello ritualmente investito della richiesta di conversione ex art. 20 bis cod. pen. deve pronunciarsi espressamente sulla domanda, con motivazione specifica, puntuale e concreta. Il diniego non può fondarsi sul solo richiamo ai precedenti penali, né essere desunto implicitamente da passaggi motivazionali dedicati a questioni eterogenee, quali la concessione delle attenuanti generiche o l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che obbediscono a parametri valutativi differenti. Quanto più la pena in concreto inflitta si avvicina ai minimi edittali, tanto più rigorosa deve essere la motivazione che neghi l’applicazione della sanzione sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di due mesi di arresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, per aver guidato un veicolo senza patente, mai conseguita, con reiterazione nel biennio. La Corte d’appello ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado.
Con apposito motivo di appello la difesa aveva chiesto la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva ex art. 20 bis cod. pen., collegando la richiesta alla modestia del fatto, all’assenza di conseguenze dannose per terzi e alla mancanza di indici di inadempimento delle prescrizioni. La Corte territoriale non ha dedicato alla questione alcun passaggio argomentativo, esaurendo l’analisi del trattamento sanzionatorio nel diniego delle attenuanti generiche e nell’esclusione della particolare tenuità del fatto. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce le coordinate normative. L’art. 20 bis cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, attribuisce al giudice della cognizione il compito di valutare se, in luogo della pena detentiva fino a quattro anni, possa applicarsi la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo o la pena pecuniaria sostitutiva. Il quadro si completa con gli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689/1981, come riformati dal d.lgs. n. 150/2022 e novellati dal d.lgs. n. 31/2024.
L’art. 58 fonda il giudizio di sostituibilità sui criteri dell’art. 133 cod. pen.; l’art. 59 individua le condizioni ostative, riferite a pregresse vicende esecutive o condanne non adempiute, alla necessaria applicazione di misure di sicurezza e alla natura ostativa del reato. Da tale assetto deriva un duplice criterio: il pregresso giudiziario rileva solo se dalla sua valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi per la finalità rieducativa, il contenimento del rischio di recidiva e l’adempimento delle prescrizioni; il giudice deve esporre una motivazione capace di correlare l’elemento valutato al contenuto della singola pena sostitutiva invocata.
Nel caso concreto la sentenza impugnata è affetta da omessa motivazione. Investita di specifico motivo di gravame, la Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado senza alcun passaggio argomentativo, omettendo finanche il riferimento grafico alla questione devoluta. Il richiamo ai precedenti penali, valorizzati per il diniego delle attenuanti generiche e per l’esclusione della tenuità, non è idoneo a colmare il deficit: neppure una motivazione implicita è ammissibile, perché costruita su questioni che obbediscono a parametri differenti.
La Corte sottolinea, infine, che la pena base è collocata nei minimi edittali, attestandosi a tre mesi di arresto ridotti a due per la diminuente del rito. Richiamando il principio di continuità tra giudizio dosimetrico e giudizio sostitutivo, rileva che tanto più la pena inflitta si avvicina ai minimi, tanto più rigorosa deve essere la motivazione che nega la sanzione sostitutiva. A fronte di una richiesta difensiva articolata, l’obbligo motivazionale non poteva risolversi nel silenzio.
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Nota della Redazione
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