Attenuanti generiche: occorrono elementi positivi anche dopo la riforma del 2008 (Cass. pen. Sez. 7 n. 5210 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato derivante dall’assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi di segno positivo. A seguito della riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2008, il mancato riconoscimento può essere motivato dal giudice con l’assenza di tali elementi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Il giudice di merito non è tenuto a valutare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti.
Il Fatto
Con sentenza del 21/06/2018, il Tribunale di Roma, in esito a rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000 di multa. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 01/04/2025, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche, alla sospensione condizionale della pena e ai benefici alternativi, e alla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i tre motivi. Quanto al primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, ha richiamato il principio secondo cui esse non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, bensì come riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente tra le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., ma connotate da elementi tanto rilevanti da esigere una più incisiva considerazione ai fini della quantificazione della pena.
La Corte ha precisato che il loro riconoscimento richiede elementi di segno positivo, richiamando la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008. Per effetto di tale riforma, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto insussistenti elementi positivi, non potendosi considerare tale la confessione resa in flagranza, in assenza di un significativo contributo alle indagini, a fronte di sei precedenti condanne per fatti analoghi.
La Corte ha inoltre escluso che il giudice di merito sia tenuto a esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Tale concessione rientra in un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei limiti atti a far emergere la valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità del reato e alla personalità del reo.
Quanto al secondo motivo, relativo alla sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto corretta la prognosi negativa formulata dalla Corte territoriale, fondata sulla serie impressionante di precedenti penali, su una condanna per evasione e sulla revoca della detenzione domiciliare. Il terzo motivo, concernente la dosimetria della pena, è stato dichiarato inammissibile perché il vizio della sentenza di primo grado non era stato dedotto nei motivi di appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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