Il credito posto a fondamento dell’azione revocatoria deve essere individuato al momento della proposizione della domanda (Cass. civ. Sez. 3 n. 15768 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del credito, condizione dell’azione revocatoria, necessita di una specifica individuazione al momento dell’esercizio della domanda, sebbene ne sia modificabile il quantum. Non è ammissibile mutare il fondamento dell’azione, già proposta in relazione a un determinato elenco di cartelle esattoriali e di avvisi di accertamento, facendo leva su crediti diversi e di importo notevolmente superiore. Detta mutatio libelli è comunque inammissibile nel giudizio di legittimità, ove non possono essere introdotte nuove prove a sostegno della pretesa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva azione revocatoria avverso due atti di donazione, riferendosi a un credito vantato verso uno dei donanti, quantificato in circa euro 54.000 e derivante dal mancato pagamento di specifiche cartelle esattoriali e avvisi di accertamento. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello rigettava gli appelli proposti dai donanti.
Avverso la decisione della corte territoriale i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del creditore, essendo state nel frattempo “rottamate” alcune cartelle e saldate le restanti pendenze dal debitore.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2901 c.c., rilevando la sopravvenuta carenza di interesse e la mutata composizione del credito posta a fondamento dell’azione. La corte di merito aveva confermato l’importo del credito, ma l’agente della riscossione, nel controricorso, aveva sostenuto che l’azione dovesse essere valutata avendo riguardo all’intera posizione debitoria del convenuto, ammontante a una somma molto superiore, e che nel giudizio di legittimità potessero introdursi nuovi elementi a sostegno della propria pretesa.
La Suprema Corte ha disatteso tale interpretazione, affermando che il requisito del credito deve essere individuato al momento dell’esercizio dell’azione revocatoria. Pur essendo modificabile il quantum, non è consentito mutare il titolo della domanda, agendo in giudizio per un determinato elenco di cartelle e avvisi e successivamente ampliando l’oggetto a crediti diversi e di ben maggiore entità.
La Corte ha inoltre precisato che un’eventuale mutatio libelli non potrebbe comunque avvenire nel giudizio di legittimità mediante il controricorso. Gravare il giudice di legittimità della valutazione di prove non addotte nei gradi di merito comprimerebbe il diritto di difesa della controparte, che non avrebbe modo di contestare le nuove deduzioni. Gli elementi portati dall’agente della riscossione non risultano connessi alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, che era sorta sulla base di specifiche debenze tributarie. La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia (ex multis, ordinanza n. 3127 del 2021 e sentenza n. 30455 del 2023).
Dichiarato assorbito l’esame degli altri motivi, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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