Il mancato pagamento dei canoni di locazione tra socio e società costituisce finanziamento ex art. 2467 c.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 13672 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento del socio di cui all’art. 2467 c.c., in quanto effettuato “in qualsiasi forma”, comprende anche la mancata riscossione di crediti per canoni di locazione maturati nei confronti della società, ove tale omissione si traduca in un volontario ed utile apporto economico che consente alla società di non sostenere immediatamente un costo. La postergazione del credito opera anche in caso di finanziamento indiretto e la norma, dettata per la s.r.l., è estensibile al socio di società di persone che versi in situazione sostanzialmente equivalente al socio di una s.r.l. La degradazione del credito è compatibile con la garanzia pignoratizia solo nell’ambito del concorso tra più creditori postergati.
Il Fatto
A seguito del fallimento della società conduttrice di un capannone industriale, la società locatrice – socia della fallita – chiedeva l’ammissione al passivo del proprio credito per canoni di locazione non corrisposti dal 2011, sostenendo il carattere privilegiato dello stesso. Il giudice delegato, però, ammetteva il credito in via postergata e chirografaria, qualificandolo come finanziamento del socio. Il tribunale, in sede di opposizione, confermava tale qualificazione, dichiarando altresì la nullità dell’atto di pegno costituito a garanzia del credito. La società locatrice ricorreva in cassazione, contestando l’applicabilità dell’art. 2467 c.c. e l’erronea quantificazione dell’indennità di occupazione dovuta in prededuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a censurare la determinazione dell’indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. La ricorrente, pur deducendo una violazione di legge, lamentava in sostanza l’erronea ricognizione dei fatti e la mancata valutazione di risultanze istruttorie, senza tuttavia indicare in maniera specifica i fatti storici controversi e la loro decisività, come richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. La valutazione delle prove, ha ribadito la Corte, è attività riservata al giudice di merito, il cui convincimento è sindacabile solo se il ragionamento probatorio si riveli manifestamente illogico o arbitrario.
Quanto al secondo motivo, concernente l’applicazione dell’art. 2467 c.c. e la sorte della garanzia pignoratizia, la Corte ha escluso qualsiasi vizio di ultrapetizione, rilevando che la qualificazione del credito come postergato è questione rilevabile d’ufficio nell’ambito dell’accertamento del passivo. I giudici di legittimità hanno inoltre condiviso l’orientamento per cui la norma, riferendosi a finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”, presenta una portata ampia tale da ricomprendere qualsiasi attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, ivi inclusi gli atti che comportino per la società un beneficio consistente nel mancato esborso di liquidità.
La mancata riscossione dei canoni per un prolungato periodo, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale nota al socio, integra gli estremi del finanziamento indiretto: il socio, tollerando la morosità, ha consentito alla società di beneficiare di una liquidità che sarebbe stata impiegata per il pagamento dei canoni. Tale conclusione è stata ritenuta applicabile anche al socio di una società di persone, quale il socio accomandante, in ragione dell’identità di ratio e del riferimento all’art. 2497-quinquies c.c. che estende la disciplina ai finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento.
La Corte ha infine precisato che la degradazione del credito non comporta la nullità della garanzia, ma la sua inefficacia relativa: la prelazione pignoratizia può essere fatta valere solo nel concorso tra più creditori postergati, dovendo altrimenti cedere il passo alla regola della postergazione. La Corte ha enunciato il principio di diritto, rigettando il ricorso.
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Nota della Redazione
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