Censure cautelari aspecifiche senza confronto con la ratio decidendi (Cass. pen. Sez. II n. 31653/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso in materia cautelare che, sotto l’apparente denuncia di un vizio motivazionale, sollecita una ricostruzione alternativa dei fatti o una nuova valutazione degli elementi già esaminati. Il motivo è altresì aspecifico quando non instaura un confronto critico ed effettivo con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata. La latitanza può essere valorizzata ai fini del pericolo di fuga e, insieme alle modalità del fatto e alla personalità dell’indagato, della prognosi di reiterazione. La richiesta di arresti domiciliari non supera il vaglio di adeguatezza se la difesa non documenta l’idoneità del luogo proposto.
Il Fatto
Il procedimento cautelare riguarda un indagato sottoposto alla custodia in carcere per la provvisoria imputazione di concorso in rapina pluriaggravata. Il giudice per le indagini preliminari aveva confermato la misura e il Tribunale di Roma, decidendo sull’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva respinto la richiesta difensiva di attenuazione del regime cautelare.
Nel ricorso per cassazione, l’indagato ha contestato la lettura delle circostanze del suo arresto e il rilievo attribuito alla precedente irreperibilità all’estero. Ha inoltre censurato la valutazione del pericolo di reiterazione, richiamando il tempo trascorso dalla cattura, il risarcimento delle vittime e l’asserita incensuratezza. Ha infine dedotto una disparità rispetto ai coindagati e l’idoneità delle soluzioni abitative offerte per gli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte qualifica il primo motivo come censura di merito. Le affermazioni secondo cui l’arresto dimostrerebbe la volontà di rientrare in Italia sono considerate congetturali e non si confrontano con il dato valorizzato dal Tribunale: l’indagato era stato localizzato all’estero dopo la fuga successiva al fatto e l’emissione di un mandato d’arresto europeo. La protratta latitanza costituisce quindi, nella motivazione cautelare, un elemento concreto per ritenere persistenti il pericolo di fuga e l’esigenza della misura carceraria.
Lo stesso difetto colpisce il secondo motivo. La comparazione con i coindagati non è decisiva, perché la posizione del ricorrente è differenziata proprio dalla latitanza. Il giudice dell’appello cautelare aveva inoltre esaminato gli elementi favorevoli invocati dalla difesa, ma li aveva ritenuti insufficienti rispetto al concreto pericolo di fuga. Il ricorso, anziché confutare tale passaggio, ripropone le medesime circostanze.
Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ritiene congrua la prognosi fondata sulle modalità della condotta e sulla valutazione negativa della personalità. L’ordinanza aveva attribuito rilievo anche a precedenti penali specifici, uno dei quali relativo a fatti recenti, traendone la conclusione che l’indagato ricavasse sostentamento da attività criminose. Il mero decorso di otto mesi dalla cattura non scalfisce tale giudizio, in assenza di ulteriori elementi sopravvenuti allegati dal ricorrente.
È aspecifica anche la doglianza sull’adeguatezza degli arresti domiciliari. Il Tribunale aveva rilevato la mancanza della documentazione necessaria a dimostrare l’idoneità dei luoghi indicati, menzionando in particolare l’omessa produzione del contratto di locazione. La sola dichiarazione autografa della persona disponibile a ospitare l’indagato non contrasta in modo puntuale quella valutazione e non dimostra l’adeguatezza della misura meno afflittiva.
L’inammissibilità deriva dunque non da un nuovo apprezzamento delle esigenze cautelari, ma dall’impossibilità di sottoporre al giudice di legittimità critiche meramente alternative e prive di correlazione con la decisione impugnata. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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