Contabilità regolare non basta: onere della prova sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 9664 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità formalmente regolare non impedisce la rettifica induttiva del reddito d’impresa quando, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti ex art. 2729, primo comma, cod. civ., l’entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza. Il ricorso all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 è ammesso anche in presenza di scritture formalmente corrette ma complessivamente inattendibili, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, non basta la regolare annotazione delle fatture per assolvere tale onere. Rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio, negando la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno di imposta 2006. L’ufficio aveva ripreso a tassazione componenti negativi di reddito ritenuti indeducibili, in quanto riferiti a operazioni considerate inesistenti, e aveva recuperato l’imposta indebitamente detratta.

La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente, riducendo l’importo dei costi non deducibili sulla base dell’analisi del bilancio, della nota integrativa e delle fatture emesse. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza di secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, perché connessi. Con il primo l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la commissione regionale ritenuto che la deducibilità dei costi potesse fondarsi unicamente sulla regolarità formale della loro contabilizzazione. Con il secondo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui è legittima la rettifica induttiva del reddito d’impresa, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza di contabilità formalmente regolare quando, sulla base di presunzioni dotate dei requisiti di legge, possa fondatamente ritenersi che il reddito dichiarato contrasti con il comune buon senso e con le regole della ragionevolezza (Cass. n. 26130/2007).

È stato altresì precisato che l’accertamento analitico-induttivo è ammesso anche di fronte a una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi evincere maggiori ricavi o minori costi da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con spostamento dell’onere della prova sul contribuente. Per assolvere tale onere, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, non è sufficiente la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili (Cass. n. 23550/2014). Rientra inoltre nei poteri dell’amministrazione la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi, con possibile negazione della deducibilità di un costo insussistente o sproporzionato (Cass. n. 22176/2016).

Nel caso concreto, l’accertamento si fondava sulla sproporzione dei costi rispetto alle prestazioni indicate e sulla discordanza tra i dati contabili e i versamenti effettuati. L’ufficio aveva rilevato che il fornitore delle prestazioni aveva, a sua volta, emesso fatture per importi analoghi e risultava retribuito dalla contribuente in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.

Tali elementi sono stati del tutto ignorati dalla commissione regionale, che ha ridotto l’importo dei costi indeducibili sulla base della mera considerazione degli importi regolarmente riportati in contabilità. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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