Inammissibile la rivalsa per danno da falso in bilancio senza prova del nesso causale (Cass. civ. Sez. 3 n. 10282 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità extracontrattuale da reato, l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta dalla persona offesa richiede la prova che il danno sia conseguenza diretta della condotta illecita, non essendo sufficiente l’accertamento, anche in sede penale, della commissione del reato. Ne consegue che la sentenza di merito che abbia rigettato la domanda per mancata dimostrazione del nesso causale tra la falsità del bilancio e il danno lamentato non è censurabile in cassazione per violazione di legge laddove le doglianze si risolvano in una mera rivalutazione delle risultanze probatorie. È altresì preclusa, in presenza di doppia pronuncia conforme sul fatto, la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per il disposto dell’art. 348-ter c.p.c. Restano irrilevanti le censure concernenti l’erronea qualificazione giuridica della condotta come falso qualitativo, atteso che l’eventuale accoglimento non inciderebbe sulla ratio decidendi fondata sul difetto di prova del danno.
Il Fatto
La società ricorrente aveva convenuto in giudizio i soci amministratori di una società in accomandita semplice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della commissione del reato di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c., consistito nell’iscrizione in bilancio di fatti non veri. I convenuti, tratti a giudizio, erano stati prosciolti per intervenuta prescrizione.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello, quale giudice del rinvio dopo la cassazione della prima sentenza, aveva confermato il rigetto, escludendo la risarcibilità del danno per l’inidoneità del falso a ingannare terzi e, soprattutto, per la mancata prova del nesso causale tra la condotta e il danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso, con il quale la società lamentava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, censurando la sentenza per aver richiesto una prova rigorosa del danno da falsità del bilancio. Il motivo è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo.
Con riferimento al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., la Corte ha rilevato l’operatività del divieto posto dall’art. 348-ter c.p.c., che preclude la deduzione del vizio di motivazione in presenza di una doppia pronuncia conforme sul fatto, come avvenuto nel caso di specie, avendo il giudice del rinvio confermato la sentenza di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
Quanto alle restanti doglianze, la Suprema Corte ha osservato che la censura si risolveva in una mera prospettazione di una migliore valutazione delle risultanze istruttorie, volta a sostenere la raggiunta prova del nesso causale che i giudici del merito avevano invece ritenuto non adeguatamente dimostrato: una simile richiesta di rilettura dei fatti di causa non è consentita in sede di legittimità.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, vertevano sull’erronea applicazione del c.d. falso qualitativo, istituto mutuato dalla riforma dell’art. 2622 c.c. introdotta dal d.lgs. n. 61/2002, che la Corte territoriale avrebbe applicato retroattivamente in violazione dell’art. 2 c.p. e dell’art. 11 preleggi. La società ricorrente sosteneva che, vigente ratione temporis la disciplina previgente, l’annullamento di una voce debitoria e la sua sostituzione con un debito inesistente verso un socio avrebbe integrato un falso materiale idoneo a ingannare i terzi.
La Cassazione ha dichiarato tali motivi inammissibili per irrilevanza. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata poggiava su un’autonoma ratio decidendi, consistente nella rilevata mancata dimostrazione, da parte dell’attrice, di conseguenze dannose causalmente riconducibili al comportamento dei convenuti. Anche a voler riconoscere la commissione del reato e l’erroneità dell’interpretazione della norma penale, l’accoglimento delle censure non avrebbe potuto incidere sulla correttezza della decisione fondata sul difetto di prova del nesso causale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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