Ambito applicativo dell’articolo 7 dopo l’abrogazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 15211 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, commi 1, 2 e 3, del d.l. 4 gennaio 2019, n. 9, convertito dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, ancorché abrogato dall’art. 1, comma 204, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, continua a trovare applicazione per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice. È manifestamente infondato il ricorso che invochi l’abrogazione della norma incriminatrice per fatti anteriori all’abrogazione stessa. Sussiste inoltre l’omogeneità dei beni giuridici lesi, ai fini della recidiva, anche tra il reato di cui all’art. 7 citato e i delitti di ricettazione e truffa, quando la condotta sia realizzata per conseguire un’utilità patrimoniale.
Il Fatto
Con sentenza dell’11 giugno 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l’imputato era stato condannato per il delitto previsto dall’art. 7, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 9/2019, convertito dalla l. n. 26/2019; fatto commesso in Isola di Capo Rizzuto il 14 gennaio 2022. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione, tutti incentrati su dedotti vizi di legge e di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la sola ricorrenza dei presupposti per una declaratoria di inammissibilità, ritenendo il ricorso basato su motivi manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, incentrato sull’intervenuta abrogazione dell’art. 7 d.l. n. 9/2019 ad opera della l. n. 197/2022, la Corte ha precisato che la norma abrogatrice non può avere effetto sui fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Ha ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951-01) secondo cui l’abrogazione non determina l’impunità per le condotte realizzate prima dell’abrogazione stessa.
In relazione al secondo motivo, concernente il riconoscimento della recidiva ex art. 99 cod. pen., la Corte ha ritenuto la motivazione della pronuncia impugnata esente da vizi logici. Il giudice di appello aveva correttamente valorizzato la prossimità temporale dei precedenti penali rispetto ai fatti oggetto di giudizio e la loro omogeneità, ravvisabile anche rispetto ai reati di ricettazione e truffa, in quanto la condotta contestata era stata realizzata per ottenere un’utilità patrimoniale.
Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato parimenti ritenuto manifestamente infondato. La sussistenza delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, la cui motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità, neppure nell’ipotesi in cui difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie la Corte territoriale aveva negato le attenuanti in ragione dell’assenza di elementi di segno positivo e dei precedenti penali, con motivazione priva di illogicità.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendovi elementi per ritenere che l’imputato abbia proposto il ricorso senza versare in colpa, ha comportato la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo il principio espresso dalla sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale.
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Nota della Redazione
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