Continuazione tra reati: l’identità di movente non prova il disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 2205 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’unicità del disegno criminoso: non sono sufficienti la contiguità cronologica degli addebiti o l’identità e analogia dei titoli di reato, indici sintomatici di abitualità criminosa e non di un progetto unitario. L’eventuale identità del movente, collegata a generiche e contingenti necessità economiche, non integra la medesimezza del disegno criminoso, che postula la preventiva rappresentazione e la unitaria deliberazione di una serie di condotte, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’istanza del condannato volta al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze irrevocabili, concernenti fattispecie di ricettazione, uso di marchi contraffatti, due truffe e detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità. Avverso l’ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione.
Con il primo motivo censurava l’omesso riconoscimento del vincolo per le truffe, rilevando l’identità della fattispecie e la prossimità cronologica. Con il secondo motivo lamentava la mancata valutazione della continuazione tra gruppi di reati commessi in epoca contigua, al fine di fronteggiare uno stato di indigenza economica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando l’aspecificità e la mera reiterazione delle doglianze rispetto alle argomentazioni del giudice di merito, che aveva escluso l’unicità del disegno criminoso per la prevalente eterogeneità dei reati.
In particolare, la prima censura non si confrontava con il principio per cui, in sede di esecuzione, il condannato ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non bastando la contiguità cronologica o l’identità dei titoli di reato, in quanto indici di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, come già affermato in precedenti pronunce di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che l’accertamento della continuazione non ha riguardo agli intenti perseguiti dall’autore: il giudice deve verificare che le singole violazioni siano rapportabili a un unico atto volitivo. L’eventuale identità del movente, collegata alla necessità di soddisfare bisogni economici non meglio esplicitati, è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confusa con il generico proposito di commettere reati.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il disegno criminoso postula che l’agente abbia preventivamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale, che esprime una generale propensione alla devianza. L’ordinanza impugnata aveva fatto corretta applicazione di tali principi, e il ricorrente non aveva adempiuto all’onere di allegazione, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito.
Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’assenza di elementi per ritenere la buona fede nella proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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