Omessa pronuncia su distrazione spese corretta con procedimento ex art 287 (Cass. civ. Sez. V n. 17650 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese di lite, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali, non l’impugnazione. Il difensore che nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta di distrazione è legittimato a proporre il relativo ricorso. La richiesta si intende validamente proposta anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, poiché tale dichiarazione è implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Nel procedimento di correzione non trova applicazione la disciplina del contributo unificato per i gradi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude ogni provvedimento sulle spese.
Il Fatto
Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione. Il giudizio era stato definito con sentenza che aveva condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in compensi e spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap.
Nel ricorso e nella memoria illustrativa il difensore aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. La sentenza aveva omesso di pronunciare su tale istanza. Il difensore ha quindi chiesto la correzione dell’errore materiale, per disporre la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese da distrarre in suo favore.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che la procedura di correzione è esperibile quando il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione delle spese, ometta la pronuncia. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 16037 del 2010 e la Sez. VI-3, ordinanza n. 3566 del 2016.
Il principio affermato è che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali. Il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.
La Corte precisa che la richiesta deve ritenersi validamente proposta anche quando manchi l’esplicita dichiarazione sull’avvenuta anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari. Tale dichiarazione, infatti, può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione. Sul punto richiama le Sezioni Unite, ordinanza n. 31033 del 2019.
Nel caso concreto l’istanza è accolta, avendo il difensore del contribuente già con il ricorso per cassazione invocato l’attribuzione delle spese processuali in suo favore, quale anticipatario delle stesse.
La Corte esclude, infine, l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. La ragione è la natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese. Il P.Q.M. dispone pertanto correggersi la sentenza mediante inserimento in dispositivo della locuzione di attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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