Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (TAR Lazio n. 12908 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, la cognizione delle controversie concernenti l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (c.d. “Elenco ISTAT”), appartiene alla Corte dei conti e non al giudice amministrativo. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al TAR per difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione della domanda dinanzi al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., che opera anche in favore della parte che abbia già proposto impugnazione.
Il Fatto
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’Elenco delle amministrazioni pubbliche pubblicato dall’ISTAT, nella parte in cui la include tra gli “Enti nazionali di previdenza e assistenza”. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnazione anche all’elenco pubblicato l’anno successivo, deducendo l’insussistenza dei presupposti per la inclusione nell’elenco. Si sono costituite le amministrazioni intimate, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la questione concernente la giurisdizione sulla ricognizione ISTAT è stata definitivamente risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/2026, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020. Tale disposizione, come ricordato dal Tribunale, aveva attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’elenco; la sua caducazione ha determinato il ripristino della giurisdizione piena del giudice contabile, quale giudice naturale delle controversie in materia di contabilità pubblica.
Il TAR ha quindi verificato che, alla luce della pronuncia della Consulta, la fattispecie non rientra nella propria giurisdizione. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione che la causa potrà essere riproposta dinanzi alla Corte dei conti entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, secondo il meccanismo della translatio iudicii.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in ragione della complessità della questione di giurisdizione, risolta solo a seguito dell’intervento del giudice delle leggi. La pronuncia assume rilievo, oltre che per la specifica posizione del ricorrente, anche per i numerosi giudizi pendenti in materia di inclusione negli elenchi ISTAT, che dovranno essere riproposti dinanzi al giudice contabile nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
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Nota della Redazione
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