Giurisdizione ordinaria sul contratto dopo l’aggiudicazione di bene comunale (TAR Sicilia n. 1437 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive di tipo comparativo indette dalla pubblica amministrazione per l’assegnazione di un bene della vita scarso, il provvedimento di aggiudicazione segna il confine della giurisdizione amministrativa di legittimità. Con la stipula del contratto si apre la giurisdizione ordinaria sui rapporti paritetici tra parte pubblica e privata. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla sorte del contratto, prevista dagli artt. 121 e ss. cod. proc. amm., opera solo nelle procedure a evidenza pubblica disciplinate dal codice degli appalti. Quando l’accertamento richiesto costituisce antecedente logico necessario della pretesa, l’art. 8 cod. proc. amm. non consente la cognizione incidentale del diritto soggettivo, poiché riguarda la sola pregiudizialità tecnica.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa agricola, partecipava alla gara indetta da un Comune per l’assegnazione in locazione di terreni di proprietà comunale e risultava aggiudicataria del lotto n. 10, con conseguente immissione in possesso del fondo rustico nel giugno 2021.
Nel luglio 2022 una informazione interdittiva prefettizia determinava la decadenza dall’immissione in possesso e la revoca dell’aggiudicazione. Il ricorso avverso tali atti veniva accolto: l’interdittiva e gli atti comunali di autotutela erano annullati, con effetto ripristinatorio dell’aggiudicazione originaria. Riattivata la procedura, la ricorrente chiedeva la reimmissione nel lotto, ma il Comune rigettava l’istanza perché nelle more il terreno era stato locato a un’altra ditta con contratto del 13 maggio 2024. Da qui il ricorso per l’annullamento del diniego, l’accertamento dell’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata e la condanna al risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione di giurisdizione, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra fase procedimentale e fase contrattuale. Il procedimento selettivo si conclude con l’aggiudicazione, atto espressivo del potere pubblico, sindacabile dal giudice amministrativo per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. La stipula del contratto rappresenta uno spartiacque: le obbligazioni che ne derivano hanno natura paritetica e ricadono nella giurisdizione ordinaria, ferma restando la giurisdizione amministrativa sugli eventuali provvedimenti di autotutela che incidano sugli atti di gara a monte.
Il Tribunale ha poi escluso l’operatività della giurisdizione esclusiva sulla sorte del contratto, che gli artt. 121 e ss. cod. proc. amm. riservano alle sole procedure a evidenza pubblica disciplinate dal codice degli appalti. Poiché la procedura in esame è estranea a tale ambito, il giudice amministrativo opera in sede di giurisdizione di legittimità e non può conoscere né del contratto già stipulato né di quello auspicato dalla ricorrente.
Con la precedente sentenza che ha annullato l’autotutela comunale si è esaurito il potere decisorio del giudice amministrativo: l’effetto ripristinatorio ha fatto rivivere l’aggiudicazione originaria, chiudendo il procedimento assoggettabile al controllo di legittimità. Ogni questione ulteriore involge diritti soggettivi e non interessi legittimi.
Decisiva è la qualificazione della pregiudiziale. L’art. 8 cod. proc. amm. consente la cognizione incidentale delle questioni di diritto soggettivo solo in caso di pregiudizialità tecnica, non di pregiudizialità logica. Il diniego impugnato era motivato in via esclusiva sull’avvenuta stipula del contratto con la controinteressata: tale aspetto è l’unico antecedente logico della pretesa e sfugge al perimetro applicativo della norma. Il Collegio ha inoltre escluso che l’aggiudicazione in favore della controinteressata sia mai stata dimostrata, desumendo dagli atti che l’assegnazione dei lotti avvenne unitariamente con il verbale di gara. La controversia appartiene quindi al giudice ordinario, davanti al quale può essere riassunta ex art. 11 cod. proc. amm.; spese compensate.
Nota della Redazione
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