Decadenza del titolo edilizio e onere probatorio a carico del Comune (TAR Sicilia n. 1440 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine di legge non può essere dichiarata dal Comune in via implicita e senza istruttoria: grava sull’amministrazione l’onere di provare il presupposto di fatto della decadenza, secondo il principio generale per cui i presupposti dell’atto adottato devono essere accertati dall’autorità emanante. La declaratoria di decadenza, ancorché a contenuto vincolato e dichiarativo, costituisce provvedimento autoritativo soggetto all’obbligo di motivazione e alla comunicazione di avvio del procedimento. Nel giudizio sull’ordine di demolizione, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera e l’inerzia dell’amministrazione non radicano alcun affidamento tutelabile, né impongono una motivazione rafforzata. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, tanto più se realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile pervenutole in parte per successione e in parte per compravendita, impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ordinato la demolizione del manufatto, di un ampliamento esterno e della recinzione. A fondamento dell’ordine, l’amministrazione ravvisa difformità rispetto alla licenza edilizia rilasciata decenni prima e afferma la nullità del titolo per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio.

Proposta istanza di annullamento in autotutela e presentata una CILA in sanatoria, l’amministrazione rigetta l’istanza e comunica l’avvio del procedimento di annullamento della CILA. La ricorrente impugna tali atti con due ricorsi per motivi aggiunti, lamentando la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio, il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria la questione della pretesa decadenza del titolo edilizio, perché il venir meno del titolo renderebbe superfluo l’esame delle contestate difformità. Sul punto il ricorso è fondato: dagli atti risultano la comunicazione di inizio dei lavori e quella di ultimazione, entrambe intervenute entro i termini richiamati nell’ordinanza.

Il Tribunale richiama il principio per cui l’onere della prova del mancato inizio dei lavori incombe sul Comune, alla stregua della regola generale secondo cui i presupposti dell’atto devono essere accertati dall’autorità emanante. L’amministrazione si è limitata a evocare il contenuto di un contratto di compravendita, senza considerare che la sua stipula era antecedente al decorso dell’anno dal rilascio del titolo, e nulla ha rilevato quando la comunicazione di inizio lavori le è stata versata in atti.

Ad abundantiam, il Collegio ritiene apprezzabile anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento di decadenza: la declaratoria di decadenza del permesso, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, deve essere accertata all’esito di adeguata istruttoria e nel contraddittorio con il privato, non essendo sottratta all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. n. 241/1990 né all’avviso prescritto dall’art. 7 della stessa legge. Il provvedimento è pertanto annullato nella parte in cui dichiara la decadenza del titolo.

L’ordine di demolizione resiste invece alle censure restanti. Il Collegio esclude che il tempo trascorso e l’inerzia dell’amministrazione abbiano ingenerato un affidamento tutelabile, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. Rigetta inoltre l’assunto secondo cui le misure sanzionatorie avrebbero dovuto essere calibrate su ciascuna difformità, perché la valutazione dell’abuso edilizio impone una visione complessiva e non atomistica delle opere.

Quanto alla comunicazione di avvio, i provvedimenti di natura vincolata come l’ordinanza di demolizione non la richiedono. La verificazione disposta in corso di causa conferma le difformità dell’opera rispetto al titolo e al nulla osta della Soprintendenza, rilevanti anche sul piano paesaggistico. Il primo ricorso per motivi aggiunti è respinto; il secondo, avente ad oggetto un atto endoprocedimentale, è inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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