Cessione di concessione e onere probatorio del nesso causale (Cass. civ. Sez. 1 n. 5293 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di concessione amministrativa per la raccolta di scommesse, ove la cessionaria agisca nei confronti dell’Amministrazione deducendo la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e la lesione del proprio legittimo affidamento, è onere della parte attrice allegare e provare il nesso di causalità tra l’asserita condotta omissiva o reticente dell’Amministrazione e il danno lamentato. La sentenza di appello emessa all’esito di giudizio instaurato dopo la modifica di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, rende inammissibile il ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. È, inoltre, inammissibile il controricorso depositato oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., dovendosi considerare anche i giorni festivi intermedi nel computo del termine; l’inammissibilità comporta che la Corte non possa conoscerne il contenuto.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di tre concessioni per la raccolta di scommesse ippiche, aveva convenuto in giudizio l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (poi divenuta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La società aveva dedotto che, sulla scorta delle attestazioni rese dall’Amministrazione in ordine alla situazione debitoria della società cedente, aveva perfezionato la cessione e corrisposto quanto dovuto all’Erario. Ciò nonostante, l’Amministrazione le aveva in seguito richiesto il pagamento di penali per il ritardato versamento di somme dovute dall’originaria concessionaria e aveva avviato l’escussione delle fideiussioni bancarie prestate al momento del subentro.
La società aveva chiesto accertarsi la violazione, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi di correttezza e buona fede, con disapplicazione dei provvedimenti di irrogazione delle penali e di escussione delle garanzie, e la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riducendo equitativamente le penali. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, aveva rigettato il gravame, rilevando l’assenza di un’adeguata censura dell’autonoma ratio decidendi incentrata sulla mancata dimostrazione del nesso causale e la carenza delle verifiche compiute dalla cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., la Corte ha rilevato che lo stesso non si correlava alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva affermato l’inammissibilità dell’appello per genericità, ma aveva riscontrato la mancata impugnazione dell’autonoma ragione posta a base del primo dictum. Il motivo è stato altresì ritenuto carente sul piano dell’autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto testualmente il motivo d’appello.
In relazione al secondo e al terzo motivo, entrambi proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha osservato che il vizio di contraddittorietà della motivazione è censurabile solo in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, insussistente nel caso di specie; l’insufficienza della motivazione non è più deducibile quale vizio autonomo. I motivi, inoltre, non censuravano specificamente l’affermazione della Corte territoriale circa l’avvenuta dimostrazione del nesso causale, ma si risolvevano in censure “di fatto”, volte a ottenere una diversa ricostruzione degli accertamenti istruttori, il che è precluso in sede di legittimità. La Corte ha infine applicato la preclusione da “doppia conforme” di cui all’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., essendo la sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado per le stesse ragioni.
In via assorbente, la Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso proposto dalle Amministrazioni, in quanto depositato tardivamente. Il termine di quaranta giorni di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., decorso il periodo di sospensione feriale, scadeva il 13 settembre 2024; il deposito effettuato il 12 settembre 2024 non era invece idoneo a superare il vaglio. La Corte ha precisato che i giorni festivi intermedi non sospendono il decorso del termine e che, nel procedimento camerale, non essendo prevista la discussione orale, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore. Nessuna statuizione è stata assunta sulle spese, in ragione dell’inammissibilità del controricorso.
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Nota della Redazione
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