Prescrizione dei ratei pensionistici e decorrenza dalla comunicazione del provvedimento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 94 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione è imprescrittibile, ma i singoli ratei pensionistici costituiscono obbligazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 2, comma 1, del r.d.l. n. 295/1939. Tuttavia, ai sensi dell’art. 143, ultimo comma, d.P.R. n. 1092/1973, il termine di prescrizione non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell’assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell’interessato. L’inerzia dell’ente previdenziale nella comunicazione dei provvedimenti concessivi non può essere invocata dallo stesso per eccepire il decorso del tempo ai fini prescrizionali. Ne consegue che, in difetto di legale conoscenza del provvedimento, i ratei non sono prescritti e l’ente è tenuto alla loro integrale corresponsione, con il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto dal 3 ottobre 2003 per permanente inidoneità al servizio, vedeva riconosciuto il diritto alla pensione ordinaria e alla pensione privilegiata con decreti definitivi dell’Amministrazione militare. L’ente previdenziale, tuttavia, non provvedeva alla notifica dei provvedimenti di liquidazione né alla corresponsione degli arretrati, nonostante ripetuti solleciti del militare. Solo nel settembre 2024 l’Amministrazione adottava nuovi decreti di riliquidazione dei trattamenti, con decorrenza originaria, ma l’Istituto restava inerte anche in relazione al pagamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile ha disatteso l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei sollevata dall’INPS. Pur essendo imprescrittibile il diritto alla pensione, i ratei configurano obbligazioni periodiche soggette al termine quinquennale, il cui decorso è impedito dalla mancata conoscenza legale del provvedimento di liquidazione da parte dell’interessato. La norma di cui all’art. 143, ultimo comma, d.P.R. n. 1092/1973, infatti, preclude la decorrenza del termine prima che il provvedimento sia portato a conoscenza dell’interessato: nella specie, risulta documentato che il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notifica dei decreti, sicché il termine non ha mai iniziato a decorrere.
Il Collegio ha evidenziato che il ritardo nella definizione del procedimento amministrativo non può essere fatto valere dall’amministrazione negligente per eccepire la prescrizione, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (tra cui Corte conti, Sez. Puglia, n. 268/2025). Il comportamento omissivo dell’INPS, che non ha notificato al pensionato i provvedimenti, non può risolversi in un vantaggio per l’ente, né può considerarlo esonerato dall’obbligo di dare corso alle relative liquidazioni con la decorrenza indicata nei decreti.
È stata altresì dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Guardia di Finanza, estromessa dal giudizio, in quanto l’obbligo di determinazione ed erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate compete, dal 1° gennaio 2010, esclusivamente all’ente previdenziale, che ha sostituito l’INPDAP, confluito nell’INPS.
Nel merito, la Corte ha accertato che i decreti del 2024, adottati dalla Guardia di Finanza, costituiscono atti definitivi ed esecutivi che riconoscono il diritto del ricorrente alla pensione ordinaria ed alla pensione privilegiata, riliquidate in misura maggiore rispetto al passato. Tali provvedimenti vincolano l’ente previdenziale all’erogazione delle prestazioni, non potendo l’INPS sottrarsi all’obbligo di liquidazione eccependo vizi procedimentali degli stessi.
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Nota della Redazione
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