Società di comodo e amministratore di fatto: danno erariale da contributi PSR (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 200 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che percepisce contributi pubblici di scopo, ancorché estraneo all’organizzazione amministrativa, è legato all’ente erogante da un rapporto di servizio di natura funzionale, che radica la giurisdizione della Corte dei conti. La condotta dolosa degli amministratori di una società beneficiaria di denaro pubblico non interrompe il nesso di immedesimazione organica tra gli stessi e la persona giuridica, con la conseguenza che anche la società risponde del danno erariale. Integra illecito contabile la percezione di provvidenze sulla base di dichiarazioni false circa gli scopi e l’idoneità della beneficiaria a perseguire gli obiettivi di pubblico interesse. La costituzione di una società mai divenuta operativa, al solo fine di conseguire il finanziamento, configura dolo e obbliga al risarcimento in solido degli amministratori di fatto e di diritto.
Il Fatto
La società, costituita nel giugno 2019, presentava domanda di finanziamento nell’ambito del PSR Campania 2014/2020, Misura 19, ottenendo un contributo di 40.000,00 euro, erogato in due tranche nel gennaio 2022 e nel gennaio 2024. La Procura regionale conveniva in giudizio la società, l’amministratrice di diritto e un sindaco del territorio, indicato come amministratore di fatto, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in 45.211,53 euro, oltre interessi.
Gli accertamenti della Guardia di Finanza, supportati da sopralluoghi, documentazione fotografica ed escussione di persone informate sui fatti, rivelavano la totale inattività della società sin dalla costituzione. I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione passiva, l’assenza di dolo e il difetto del nesso causale, invocando la limitazione soggettiva della responsabilità contabile. La società, non validamente costituita, era dichiarata contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto il rapporto di servizio tra percettore di contributi comunitari ed ente erogante. La relazione non è organica ma funzionale, fondata sull’inserimento del soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’amministrazione quale compartecipe della realizzazione dei fini istituzionali. È la pacifica ricorrenza di tale rapporto che legittima la giurisdizione del giudice contabile.
Sul piano preliminare, la Corte esclude la necessità di integrare il contraddittorio verso il GAL, rilevando il potere del Collegio di ascrivere una quota di corresponsabilità anche a soggetti non evocati in giudizio. Parimenti è riconosciuta la legittimazione passiva dell’amministratore di fatto, involgendo tale accertamento il merito della causa.
Quanto all’elemento materiale, dalle dichiarazioni testimoniali univoche e concordanti, riscontrate dall’attività di polizia giudiziaria, emerge che la società non è mai stata operativa e che non vi fu mai l’intenzione di renderla tale: sede sempre chiusa, assenza di linea telefonica e connessione internet, dipendenti assunti dall’amministratore di fatto e impiegati presso l’abitazione di quest’ultimo, parte delle retribuzioni restituita in contanti. La società era dunque una società di comodo, costituita al solo fine di conseguire il finanziamento.
La Corte ravvisa la qualità di amministratore di fatto in capo al sindaco, desunta dal reclutamento dei dipendenti, dall’ingerenza costante nella conduzione societaria, dall’acquisizione di preventivi, dal conferimento d’incarichi professionali, dalla creazione del sito web, dalla locazione di un proprio immobile adibito a sede e dall’acquisto del mezzo aziendale. La condotta, dolosa, ha deviato funzionalmente le risorse pubbliche e ha sottratto il contributo ad altri imprenditori meritevoli.
L’amministratrice di diritto ha assunto e mantenuto l’incarico in una società ab origine inoperativa, nella piena consapevolezza dei reali scopi e degli episodi di distrazione dei fondi. La Corte ritiene irrilevante il dedotto condizionamento ambientale: ella avrebbe dovuto rifiutare la seconda tranche, restituirla, denunciare i fatti e rassegnare le dimissioni. La condotta degli amministratori, anche dolosa, non interrompe il nesso di immedesimazione organica: ne risponde pertanto anche la persona giuridica. L’illecito integra un’ipotesi di truffa aggravata ai danni dell’amministrazione e il danno è pari al contributo erogato, rivalutato in 45.211,53 euro, con ripartizione interna nelle quote indicate dalla Procura.
Nota della Redazione
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