La cartella emessa dopo controllo automatizzato può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 6827 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa all’esito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione. In tale caso, l’Ufficio non è tenuto a indicare ulteriormente i fatti costitutivi dell’obbligazione fiscale, né integra la motivazione facendo riferimento ai modelli F24 presentati dal contribuente che recano crediti in compensazione risultati inesistenti. La condotta dell’Amministrazione non viola il diritto di difesa, poiché il contribuente si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Il Fatto
In seguito al controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico/2017, anno d’imposta 2016, effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, all’odierno ricorrente veniva notificata una cartella di pagamento per omesso versamento dell’addizionale comunale IRPEF. Il contribuente si era avvalso di modelli di versamento F24 riportanti crediti in compensazione risultati inesistenti. La CGT di primo grado di Roma accoglieva il ricorso, ma la CGT di secondo grado del Lazio riformava la decisione, rigettando il ricorso del contribuente. Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo il contribuente, la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile, derivando tale obbligo dai principi di carattere generale valevoli per ogni provvedimento amministrativo.
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, chiarendo che il modus procedendi adottato dall’Ufficio non costituisce un’indebita integrazione della motivazione dell’atto impositivo. Il contenuto dell’atto riflette, infatti, la specifica modalità attraverso cui il contribuente aveva deciso di saldare il debito d’imposta con i modelli F24. La procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 consente espressamente all’Amministrazione finanziaria di procedere al controllo e alla rettifica “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”.
Richiamando il principio espresso da Cass. 15654/2020, la S.C. ha ribadito che la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo automatizzato può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Nel caso di specie, il contribuente era necessariamente a conoscenza delle ragioni per cui l’Amministrazione aveva fatto riferimento alla richiesta di addizionale comunale all’IRPEF, trattandosi della modalità con cui egli aveva tentato di pagare il debito tributario. La condotta dell’Amministrazione non ha quindi comportato una violazione del diritto di difesa.
La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, nonché, ex art. 96, quarto comma, c.p.c., di una somma in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della disciplina richiamata dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. e dei principi espressi da Cass., Sez. U., 27195/2023 e Cass. 5243/2024 in tema di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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