Accertamento bancario su conti intestati a terzi: onere probatorio dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 5529 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 pongono una presunzione legale in favore dell’erario, non subordinata ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici e superabile dal contribuente con una prova analitica, riferita a ogni singola movimentazione. La presunzione opera immediatamente per i conti intestati al contribuente; per i conti formalmente intestati a terzi, invece, l’Ufficio deve fornire la previa prova, anche per presunzioni qualificate, che il conto sia nella effettiva disponibilità di fatto del contribuente, al quale sono così attribuibili le movimentazioni fiscalmente rilevanti. Solo assolto tale onere, l’onere della prova contraria si sposta sul contribuente, cui spetta dimostrare che le somme non hanno rilevanza reddituale. Il giudice di merito deve verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e darne conto espressamente in sentenza.

Il Fatto

Il contribuente impugna la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado, confermando l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2010. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, maggiori redditi derivanti dall’attività di intermediazione immobiliare.

L’accertamento era fondato su indagini bancarie estese ai conti correnti intestati al contribuente e anche a suoi familiari. L’Ufficio ha imputato a reddito le operazioni ritenute non giustificate, comprese quelle registrate sui conti formalmente intestati ai parenti. Il contribuente censura tale attribuzione, dolendosi della mancanza di prova della fittizia intestazione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale riguarda l’ambito applicativo della presunzione legale di cui all’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e il riparto dell’onere probatorio quando le movimentazioni siano registrate su conti intestati a soggetti terzi.

La Corte ricostruisce il quadro normativo consolidato. Le indagini bancarie non sono limitate ai soli conti formalmente intestati al contribuente sottoposto a verifica, ma si estendono anche ai conti di terzi, purché sussista l’ipotesi che siano connessi e inerenti al reddito del contribuente. A tale estensione non osta il divieto di doppia presunzione, che riguarda il rapporto tra presunzioni semplici e non quello con una presunzione legale, quale quella in esame.

Il passaggio decisivo è l’individuazione del confine dell’onere. Nei conti intestati al contribuente la presunzione è immediatamente applicabile. Nei conti intestati a terzi, invece, l’Ufficio deve fornire la previa prova — anche per presunzioni qualificate — che il conto sia nella effettiva disponibilità di fatto del contribuente. Solo dopo tale dimostrazione opera la presunzione legale e si sposta sul contribuente l’onere della prova contraria.

La Corte rileva che la Commissione regionale non si è attenuta a questi principi. Pur avendo dato atto che l’accertamento si fondava anche sull’attribuzione delle movimentazioni dei conti di terzi, essa non ha verificato che l’Ufficio avesse provato la riconducibilità di quei conti all’attività del contribuente per l’anno oggetto di indagine. In tal modo ha trattato i conti intestati a terzi alla stregua di quelli intestati al contribuente, incorrendo nella violazione di legge censurata. Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del secondo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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