Continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine: necessaria la programmazione iniziale (Cass. pen. Sez. I n. 29525 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Per ritenere che un reato-fine sia stato commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso che ha determinato l’adesione al clan non è sufficiente che esso sia stato commesso successivamente all’ingresso, né che corrisponda agli interessi e agli scopi dell’associazione: occorre la verifica dell’insorgere del progetto criminoso sin dal momento iniziale della partecipazione. Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti contenuto e limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile ogni elemento, anche non chiaramente espresso, necessario alle finalità esecutive.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con nove sentenze, di natura eterogenea e commessi tra il 1998 e il 2018. La Corte di appello di Catania, accogliendo parzialmente l’istanza, aveva riconosciuto il vincolo tra i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 497-bis cod. pen., commessi o accertati dal 2010 al 2018, escludendolo invece per i reati di violazione della misura di prevenzione, ritenuti estemporanei, e per rapina ed estorsione, commessi in territori diversi e in epoche antecedenti all’ingresso nel sodalizio.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per travisamento degli atti, in relazione all’omesso riconoscimento della continuazione con il reato di tentata estorsione commesso il 14/06/2001. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ribadito un principio consolidato: la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è configurabile solo ove il giudice accerti che questi ultimi siano stati programmati nel momento in cui il partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio. Non basta la successione temporale, né la rispondenza del singolo delitto agli interessi del clan: occorre la verifica dell’insorgere del progetto criminoso nell’autore sin dall’adesione.
Su questa base, secondo la Corte, l’ordinanza impugnata si è correttamente conformata al principio. Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la partecipazione a un’associazione criminosa non esclude che il partecipe commetta delitti per una finalità personale, estranea agli interessi del clan, e che non ogni violazione commessa durante il periodo di appartenenza può essere automaticamente attratta nell’alveo dei reati-fine.
La motivazione è stata ritenuta logica, non contraddittoria e fondata sugli elementi allegati. La sentenza di condanna per la tentata estorsione non contesta la sussistenza dell’aggravante dell’avere agito al fine di agevolare un clan mafioso e, pur descrivendo il ricorrente come soggetto inserito in ambienti criminali, non ha accertato il suo collegamento con l’attività associativa né la finalizzazione del reato agli interessi di una cosca.
Quanto al dedotto travisamento, la Corte ha rilevato che esso non è ravvisabile, poiché dagli atti allegati non emerge il dato fattuale assunto come provato, cioè che l’adesione al clan risalisse agli anni 2000/2001. Non sono state allegate le sentenze di condanna per il reato associativo, né le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamate. Tale mancanza impedisce di valutare se il giudice dell’esecuzione abbia omesso di interpretare correttamente il giudicato o lo abbia effettivamente travisato.
La Corte ha infine osservato che il mero accertamento della partecipazione al clan al momento della consumazione del delitto non sarebbe sufficiente a provare la continuazione, non risultando offerto alcun elemento sulla programmazione del reato sin dall’adesione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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